La carta verde serve ancora?

La “Carta verde” è quel documento cromaticamente inconfondibile che, insieme al certificato di assicurazione,  compone le quietanze di rinnovo nel ramo Rc auto rappresentando il certificato internazionale di assicurazione. Attraverso questo documento un veicolo può entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione Rc auto (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.

Chi la rilascia e perché?

La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d’immatricolazione del veicolo. In Italia la struttura delegata a tale compito è l’U.C.I. acronimo di Ufficio Centrale Italiano.

Costituito nel 1953, U.C.I. svolge appunto le funzioni di Bureau per l’Italia nell’ambito del Sistema della Carta Verde, governato dal Consiglio dei Bureaux (organizzazione che ha come fine la protezione delle vittime di incidenti automobilistici transfrontalieri), istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU (UNECE).

L’U.C.I. quindi si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

In quali paesi è necessario averla a bordo?

Le recenti normative di settore stanno man mano accompagnando la dematerializzazione dei documenti contrattuali, cosi come avvenuto per il contrassegno, ne parlavamo nel recente articolo “L’ATTESTATO DINAMICO E LE NUOVE REGOLE PER LA RC AUTO”; la carta verde è però un documento che regola accordi internazionali e ci sono quindi alcune differenze nel proprio utilizzo in funzione del luogo ove ci si trova a condurre il veicolo. All’interno dello spazio economico europeo, tranne qualche eccezione, la carta verde non è più necessaria.

Nella cartina che segue è possibile verificare a colpo d’occhio dove è possibile circolare con il semplice certificato di assicurazione a bordo e dove viene invece richiesta la carta verde. Nei paesi che non fanno parte dell’accordo sulla carta verde

Per quanto riguarda i paesi confinanti con l’italia, dunque, non serve la Carta Verde in:

  • Francia
  • Svizzera
  • Austria
  • Slovenia

 

Se devo entrare in Italia con un veicolo immatricolato in uno stato estero non appartenente allo spazio economico europeo?

In questo caso è necessario dotarsi di una polizza temporanea di frontiera. Trattasi di una polizza di assicurazione a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi. Essa può essere rilasciata solo per l’ingresso e la circolazione temporanea in Italia.

La polizza temporanea di frontiera emessa da Uci è valida anche per la circolazione nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Il periodo massimo di validità di tale polizze è 12 mesi, oltre questo termine il veicolo deve essere re-immatricolato in Italia.

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