Polizza Rc prodotti: 3 miti da sfatare
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Nel lavoro quotidiano ci capita spesso di imbatterci in imprenditori che, non certo per colpa loro, fanno parecchia confusione per quanto concerne il ruolo e i limiti di questa copertura. Si, il nome “Rc prodotti” è facile da pronunciare e da ricordare, ma la facilità finisce qui.
Si tratta infatti di una copertura particolarmente complessa e “scivolosa”, spesso anche per gli addetti ai lavori.
Ma quali sono questi miti che si vanno tramandando tra gli imprenditori e che spesso sentiamo uscire dalla loro bocca con perentoria sicurezza? Ecco i 3 più gettonati:
- SE IL PRODOTTO FA DANNI LA POLIZZA, AUTOMATICAMENTE, PAGA
- SE IL PRODOTTO NON E’ CONFORME, LA POLIZZA PAGA
- QUALSIASI DANNO FACCIA IL PRODOTTO, LA POLIZZA PAGA
Vediamoli nel dettaglio uno ad uno:
Se il prodotto fa danni, la polizza automaticamente paga
No, non è proprio cosi (magari, aggiungeremmo!). Per comprendere perché tale automatismo non può applicarsi è necessario prima capire la differenza tra un danno di natura “contrattuale” e uno di natura “extra-contrattuale”.
Mentre il primo nasce come inadempienza negli accordi contrattuali previsti tra due soggetti, il secondo esula da tale vincolo e nasce quindi da un illecito (c.d. aquiliano) che ci sarebbe comunque, a prescindere dal rapporto tra danneggiato e danneggiante.
Un esempio chiarificatore: la prestazione di un componente può scaturire in una penale economica definita contrattualmente a carico di una delle parti (è contrattuale); il danno provocato da un componente difettato che cede e rovina a terra, danneggiando altri beni, invece, è un danno di natura extra-contrattuale.
Qual è la differenza tra i due? Il primo generalmente NON è oggetto di garanzia Rc prodotti, il secondo SI. Ma soprattutto: nel danno extra-contrattuale l’onere di provare la colpa del danneggiante è a carico del danneggiato!.
Ora, è chiaro che se ci immergiamo nella vita professionale dell’imprenditore questo si traduce in molteplici problematiche di natura commerciale con l’eventuale cliente che si ritiene danneggiato. Il cliente è sempre il cliente, non va disturbato !.
Ok, ma in questo caso dovrà dimostrare, coadiuvati dal perito incaricato dall’assicuratore e dagli eventuali periti di parte, di aver ricevuto quel prodotto, di aver subito un danno e che quel danno è conseguenza esclusiva del difetto del prodotto stesso.
Se il prodotto non è “conforme” la polizza paga
Può essere, tuttavia i più confondono tra loro i concetti di “vizio” e di “difetto”. Il “vizio” è una difformità attinente a determinate caratteristiche del bene venduto che concretamente incidano sulla sua utilizzabilità, o diminuendone il valore in modo apprezzabile, oppure rendendola inidonea all’uso cui è destinata; un “difetto” (attenzione: non si parla di “difetto di conformità”) invece comporta la mancanza dei requisiti di sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere da quel tipo di prodotto. Ovvero, secondo il Codice del consumo: “un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo’ legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze.”
Le due cose possono sovrapporsi? Certo, ma non sempre!
Un esempio? Un coltello che non è in grado di tagliare ciò che contrattualmente il produttore ha garantito potesse tagliare è un coltello “viziato” (è meno performante di quanto pattuito). Un coltello il cui manico si sfila esponendo la lama alla mano dell’utilizzatore è sia viziato (è inutilizzabile) che difettoso (non garantisce la necessaria sicurezza).
Detto questo, una polizza rc prodotti tiene indenne da prodotti difettosi (oppure viziati E difettosi) che cagionino danni a cose o persone.
Ergo: dev’esserci un danno! Se questo non si verifica non ci sarà indennizzo (salvo casi particolari o polizze con particolari estensioni che esulano da questa trattazione)
La conformità dunque, può c’entrare o meno. Dipende da ciò che accade, la cosa più importante è mettere le cose nella giusta prospettiva per non trovarsi poi col famoso “cerino in mano”.
Qualsiasi danno faccia il prodotto, la polizza paga
Beh, anche no. Come già ribadito sopra, la classica garanzia Rc prodotti copre i danni cagionati a cose o persone. Vi sono poi delle specifiche estensioni che garantiscono, ad esempio, il danno da fermo attività, il danno al prodotto finito (se il nostro è parte componente) o il danno al prodotto contenuto (se il nostro prodotto è il contenitore) cosi come i prodotti trattati in caso il nostro una volta utilizzato non sia più scindibile con il prodotto oggetto di trattamento.
Un altro aspetto estremamente delicato è l’ambito territoriale della garanzia, ovvero la valenza della copertura nei vari paesi ove si trovano i mercati di riferimento dell’azienda.
Per capire bene quali sono i rischi relativi alla messa in commercio dei propri prodotti è necessaria specifica competenza e un modello chiaro in grado di focalizzare l’attenzione sui rischi a maggior impatto, ricavando cosi le migliori strategie per finanziarlo sul mercato assicurativo.
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