Ho più polizze infortuni, se mi faccio male pagheranno tutte?

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Premessa: nel caso abbiate più polizze infortuni con diversi assicuratori, il codice civile impone (art 1910 c.c. ai primi 2 commi) che l’assicurato faccia 2 cose:

  • Comunichi a ciascun assicuratore le altre polizze contratte per il medesimo rischio (non per forza quindi due polizze infortuni coprono – tramite le loro garanzie – i medesimi rischi!);
  • In caso di sinistro deve dare avviso a tutti gli assicuratori coinvolti.

Le polizze infortuni, per loro stessa natura e a seconda della tipologia di garanzie presenti in polizza, possono afferire a due diversi “mondi” assicurativi: il ramo danni e il ramo vita. Sono quindi a cavallo tra due pianeti differenti.

Nella tipica formulazione di tali coperture, infatti, troviamo:

Garanzia Ramo
Morte Vita
Invalidità permanente Danni
Rimborso spese mediche Danni
Inabilità temporanea Danni
Diarie Danni

Ma cosa cambia?

Nel diritto assicurativo, per farla semplice, il ramo vita è soggetto a normative differenti e che permettono, nel caso concreto, di assicurare quante volte si desidera il caso di morte – potendo quindi il beneficiario di tali garanzie riscuotere tali somme da tutti gli assicuratori coinvolti. Il bene “vita” non è assoggettato ad un valore tangibile (come ad esempio un immobile) e quindi sfugge al c.d. “principio indennitario” – il quale vieta ad un assicurato di lucrare, riscuotendo un indennizzo superiore al danno patito. (art. 1908 c.c.)

Cosa diversa accade invece con le garanzie afferenti il ramo danni. Qui siamo nella circostanza in cui l’assicurato è ancora in vita ma, ad esempio, ha sofferto un’invalidità permanente (accertata con visita medico legale) del 30% e possiede 3 polizze ciascuna con 100.000 € di somma assicurata. Qui il danno è ben determinato (30%).

Domanda: potrà l’assicurato riscuotere da ciascuna 30.000 € (ovvero il 30% di 100.000 €) per un totale di 90.000 €, oppure potrà andare solo da uno degli assicuratori e riscuotere i 30.000 €, nulla avendo più a pretendere dagli altri co-assicuratori in via indiretta?

Risposta: il tema è stato (ed è ancora) oggetto di acceso dibattito e oggetto di divergenti orientamenti giurisprudenziali; ciò che possiamo dire sull’attuale dottrina prevalente è che la polizza infortuni sfugga “parzialmente” ad principio indennitario di cui sopra.

Il limite ultimo riguarda ovviamente il raggiungimento del 100% di invalidità permanente, ovvero l’incapacità totale e permanente nel compiere una generica attività lavorativa.

Si può quindi affermare che l’assicurato dovrà dichiarare a tutti gli assicuratori la presenza dei rispettivi contratti e darne a tutti avviso in caso di sinistro (come visto prima) MA potrà ricevere da ciascun assicuratore l’indennità dovuta rispettivamente ad ogni singolo contratto, anche in via cumulativa tra loro.

Per la garanzia afferente al caso di “morte conseguente ad infortunio”, invece, la dottrina è rimasta sempre fedele all’assoggettamento della stessa ai rami vita, con la conseguenza di cumulabilità delle prestazioni liquidate ai beneficiari designati.

Di seguito un estratto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [n°5119 2002] “…la peculiarità dell’assicurazione contro gli infortuni, che è assicurazione di persone e non di cose, con le conseguenti difficoltà di rapportare la misura dell’indennizzo ad un danno di consistenza obbiettivamente accertabile, se non osta radicalmente alla loro applicazione, la rende indubbiamente difficoltosa nella pratica.”

Nicola Massagrande