Garanzia postuma da installazione e documentazione fiscale: dov’è la trappola?

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Perché l’emissione differita della fattura può comportare problemi con l’assicuratore in caso di danno a terzi cagionato dalle opere installate?

Una delle garanzie principi riferite alla copertura di responsabilità civile aziendale di installatori e impiantisti operanti in attività previste dal D. Lgs. 37/08, è la c.d. R.c. postuma da installazione.

Cosa copre?

Questa specifica estensione tutela il patrimonio dell’installatore nell’eventualità che un errore commesso in fase operativa (e causalmente conseguente a difetti di installazione) cagioni danni a terzi (cose e/o persone) una volta ultimati i lavori.

Affinché si “attivi” sono quindi necessari due fattori:

  • che i danni avvenuti abbiano coinvolto beni diversi dalle opere installate;
  • che i danni siano avvenuti DOPO il termine dei lavori.

In questo breve articolo ci concentreremo sulla seconda condizione, cercando di cogliere la principale criticità per l’installatore o l’impiantista che si trovasse nella condizione di denunciare all’assicuratore un sinistro, dopo aver ricevuto richiesta risarcitoria da parte del proprio cliente.

Premessa

Teniamo presente che, da un punto vista fiscale, dal 01.01.2020 le opzioni per l’impiantista per procedere a documento fiscale/fattura per i lavori eseguiti (intendiamo idraulici, elettricisti, antennisti, e chiunque effettui lavori previsti dal D.Lgs 37/08) sono:

OPZIONE A

Impiantista procede a cambiare la caldaia, utilizza un registratore di cassa portatile, emette a casa del cliente il documento commerciale, esce con il registratore di cassa portatile che ha registrato l’emissione del documento commerciale.

OPZIONE B

Impiantista fornisce il preventivo, il preventivo viene accettato, si procura il materiale e si organizza. A questo punto, il giorno prima dell’intervento – se da concludersi in giornata –  emette in capo al cliente fattura elettronica per saldo lavori non ancora eseguiti e, il giorno dell’intervento, si presenta dal cliente, fa il suo lavoro e consegna copia di cortesia della fattura elettronica, emessa il giorno prima.

OPZIONE C

Impiantista effettua il lavoro senza emissione di fattura e senza rilascio di documento commerciale, emettendo poi nei 12 giorni che seguono regolare fattura. L’articolo 21 c. 4 della Legge Iva prevede infatti che la fattura vada emessa entro 12 giorni.

Qual è il problema?

Se leggiamo il testo della garanzia “R.c. postuma da installazione” troviamo sul mercato diverse formulazioni, tutte molto simili, ove tuttavia nella maggior parte dei casi compare la frase:

“la garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.”

Perché questo “paletto”? Giustamente l’assicuratore vuole tutelarsi da eventuali tentativi fraudolenti inerenti richieste risarcitorie per danni già avvenuti, su presentazione di fatture emesse successivamente.

Attenzione, però; se ora, fiscalmente, l’impiantista adotta l’opzione A o B il problema non si pone, avendo certamente o una fattura o un documento commerciale riportante data certa anteriore al sinistro. Ma nel caso dell’opzione C?

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Se nei 12 giorni previsti per l’emissione della fattura si presenta un difetto di installazione che crea danni a terzi, ci troveremmo nell’impossibilità di avere una fattura antecedente alla data del sinistro, con conseguente rifiuto della Compagnia a risarcire il danno.

Può sembrare una puntigliosità inutile, invece può divenire sostanziale, soprattutto in caso di eventi ad alta magnitudo (pensiamo a danni da centinaia di migliaia di euro e oltre).

Ci sentiamo di sottolineare come la questione, se introdotta in una controversia giudiziale, verrebbe molto probabilmente risolta a favore del nostro impiantista, ovvero contro la parte contrattuale che ha predisposto le clausole (secondo art. 1370 c.c.), ma di questo non v’è per ora certezza.

Consigli

In conclusione, nel caso si utilizzino le modalità di cui all’opzione C, i consigli per una corretto ed efficace gestione di tale rischio da parte dell’impiantista sono:

  • Consegnare a fine lavori, un semplice rapportino o un verbale di consegna sottoscritto dal cliente con l’indicazione della data, del luogo e dei lavori eseguiti;
  • Al termine di lavori di particolare delicatezza o entità, scattare una foto del lavoro terminato rendendo visibili gli addetti dell’impresa o l’impiantista stesso;
  • Verificare con il proprio intermediario che la clausola NON riporti perentoriamente la richiesta di fattura ma bensi’ (ad esempio) la formulazione che segue: “L’assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre [tot] anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.”

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Nicola Massagrande