1° giugno 2018: l’attestato dinamico e le nuove regole per la Rc auto

Con il Provvedimento n° 71 emanato il 16 aprile 18, l’IVASS (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha modificato alcuni regolamenti precedenti (per esattezza il n° 09/15 e il n°35/15) andando cosi a completare il processo di dematerializzazione dell’attestato di rischio.

 Gli obbiettivi

Il primo e più importante obbiettivo che la norma si pone di raggiungere è quello di una maggiore trasparenza nel mercato, uniformando le regole per la classificazione delle classi di merito (C.U.) con effetti positivi anche sulla concorrenza e sulla mobilità degli assicurati e benefici attesi in merito alla riduzione dei reclami.

In passato, infatti, gli episodi di falsificazione degli attestati di rischio e/o dei contrassegni assicurativi nella Rc auto avevano raggiunto livelli critici. Gli interventi, quindi, si sono nel tempo focalizzati sul processo di dematerializzazione e l’istituzione di banche dati condivise dagli operatori del mercato.

L’attestato di merito (vedi immagine) è quella tabellina, presente in tutti i contratti e quietanze Rc auto, che raccoglie le informazioni relative ai sinistri pagati per responsabilità principale (>50%), o paritaria (=50%).

Il periodo di osservazione, ovvero il periodo di tempo nel quale il sinistro poteva essere rilevato ed inserito nell’attestato, con l’impostazione attuale scade 2 mesi prima rispetto al rinnovo della copertura assicurativa. Accade quindi che sinistri accaduti magari un mese prima non abbiano il tempo di essere “registrati” e il cliente, cambiando Compagnia, “eluda” talvolta in buona fede l’applicazione del malus contrattuale previsto. (c.d. sinistri tardivi). Come vedremo il provvedimento interviene chiudendo ogni spazio elusivo ampliando il periodo pregresso segnalato ed identificando con un codice univoco i rischi.

Le modifiche intervenute con l’attestato dinamico

Vediamo quindi punto per punto quali sono le modifiche introdotte dal provvedimento n° 71:

  • Recupero dei sinistri tardivi: In caso di sinistro tardivo o relativo a polizza temporanea, la Compagnia che lo ha liquidato trasmette all’ANIA gli estremi del sinistro stesso. Il sistema verifica tramite lo I.U.R. (vedi punto successivo) nella banca dati se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua ad essere assicurato dalla stessa compagnia oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova compagnia. In ogni caso il sinistro viene comunicato alla compagnia che ha in carico il rischio, e potrà quindi essere valorizzato nell’attestato.
  • Codice identificativo univoco del rischio (I.U.R.): è un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio. L’obbiettivo è quello di identificare univocamente ciascuna unità di rischio
  • Rilascio dell’attestato: prevede il rilascio dell’attestato per tutte le tipologie di contratto (bonus/malus, franchigia e tariffa fissa).
  • Sinistrosità pregressa: prevede la modifica della Tabella di sinistrosità pregressa ed annualmente la sua progressiva estensione fino a 10 anni.

E’ lampante che questo nuovo assetto porterà ad una rilevazione completa e precisa dei sinistri, con una conseguente tariffazione più adeguata e corretta verso i consumatori e le aziende, oltre ad inibire alcune possibilità di frode sulle dichiarazioni pre-contrattuali e/o pratiche di concorrenza sleale.

Da quando sarà in vigore?

Le nuove disposizioni in materia di attestato dinamico entrano in vigore dall’1 giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza dall’1 agosto 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle polizze di durata temporanea ed all’estensione a 10 anni della “Tabella di sinistrosità pregressa”, che entrano in vigore dall’1 gennaio 2019.

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