Come detrarre le spese per le assicurazioni?

La detrazione dei premi assicurativi pagati nel corso del 2018 può essere effettuata sul 730 o sull’Unico 2019 e ne fanno parte, come vedremo, tutte le spese per le coperture previste dalla legge come detraibili.

La detrazione, ricordiamolo,  va ad agire direttamente sull’ammontare dell’imposta e non ha quindi alcun collegamento con l’aliquota IRPEF del contribuente.

Polizza vita:

In questo primo caso è necessario effettuare una distinzione fondamentale tra:

Contratti di assicurazione sulla vita stipulati fino al 31.12.2000, ove spetta una detrazione del 19% sul premio complessivo, a prescindere dal fatto si tratti di rischio morte (c.d. “puro rischio”) o di componente di risparmio, con il limite di 1.291,14 € (i vecchi 2.500.000 di lire, per intenderci), a patto che:

  • la polizza avesse durata pari o maggiore ai 5 anni
  • nel periodo di durata minima non prevedesse la possibilità di prestiti

Contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 01.01.2001, ove spetta una detrazione del 19% ma solo riferita a:

  • rischio morte (componente di risparmio non più detraibile)
  • rischio invalidità permanente superiore al 5% (eventuali garanzie aggiuntive della copertura principale)
  • rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (mangiare, lavarsi, vestirsi, deambulare)

I limiti, che hanno subito variazioni dal 2014 in poi, dei premi oggetto di detrazione sono ora fissati a 530 € all’anno. Se ne deduce che l’importo massimo deducibile è di 100,7 €.

Queste modalità restano immutate anche negli anni successivi, ciò che conta è la data di decorrenza iniziale.

Polizza infortuni o malattia (sui premi relativi a I.P. maggiore del 5%)

Il premio riferito ad assicurazioni infortuni o malattia e limitatamente alla porzione relativa al premio della garanzia invalidità permanente oltre il 5%, è detraibile al 19%. Il limite dei premi anche qui è di 530 € e fa cumulo con quello di un’eventuale polizza vita come descritta sopra. Tale somma è elevata a 750 € relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ex legge 104/1992)

In merito alle garanzie integrative su polizza R.c.auto, come l’infortunio del conducente, l’orientamento della Agenzia delle entrate è quello di non consentire la detrazione in caso di copertura su targa, limitandola alle polizze con indicazioe nominativa dell’assicurato.

Polizza L.t.c (Long Term Care) per la non autosufficienza:

Il premio riferito a polizze L.t.c. è detraibile al 19% con il limite, però, di 1.291,14 €. Tale limite va considerato cumulativamente nel caso il contribuente possieda anche una polizza vita e una polizza infortuni.

Facciamo un esempio pratico: Tizio ha una polizza infortuni da 300 € (componente detraibile 200 €), una polizza a puro rischio sulla vita con premio 500 € e una long term care da 1.500 €.

Somma dei premi: 200+500+1.500 = 2.200 € (limite di 1.291,14 superato, sarà possibile detrarre il 19% di quest’ultimo ovvero 245,31 €.

Garanzie catastrofali su polizza abitazione: ne abbiamo parlato ampiamente QUI sul blog

Il criterio da utilizzare è quello “per cassa”, ovvero nel 2019 sarà possibile portare in detrazione gli importi previsti su premi pagati nel 2018, indipendentemente dalla loro competenza. Se il premio è stato pagato nel 2019 andrà detratto sul 730 o Unico 2020.

ATTENZIONE – non sono oggetto di analisi in questo articolo i fondi pensione e i fondi sanitari integrativi perché relativi a normative differenti e perché facenti parte di un meccanismo di deduzione e non di detrazione (atto cioè ad abbattere l’imponibile fiscale).

Chi può usufruire delle detrazioni?

Il contribuente può usufruire delle misure previste in quanto:

  • Figura come contraente e assicurato nel contratto assicurativo;
  • Figura solo come contraente e l’assicurato (e/o il beneficiario) è un familiare fiscalmente a carico (nipoti, coniugi ecc..)
  • Non figura e il familiare a carico è sia contraente che assicurato nel contratto assicurativo.

Quali documenti occorrono?

Ogni Compagnia assicurativa dovrebbe inviare direttamente al contraente di polizza (posta ordinaria o mail) un riepilogo con indicate le somme detraibili relativamente ai premi fiscalmente rilevanti pagati nell’anno precedente e inoltre:

  • Nome e Cognome del Contraente e dell’Assicurato (se diverso);
  • Tipologia del contratto e decorrenza;
  • Per le L.t.c. è obbligatoria l’indicazione che l’impresa assicuratrice non può recedere dal contratto;
  • Per i contratti sottoscritti entro il 31.12.2000 è obbligatoria l’indicazione della durata minima di 5 anni senza la possibilità di concessione di prestiti.

E’ inoltre consigliata la conservazione dell’atto di quietanza rilasciato dall’intermediario che ha in gestione il vostro contratto.

Ricordiamo infine che la detrazione prevista sui contratti R.c.auto (o meglio sulla quota inerente al contributo in favore del Servizio sanitario nazionale – S.S.N.) non è più in vigore dal 1° gennaio 2014.