Vuoi esportare i prodotti all’estero? Ti chiederanno questo…
Affrontare nuovi mercati è da sempre un obbiettivo sfidante: creare nuovi prodotti, investire su nuove risorse, conoscere nuove culture e il marketing necessario per fare breccia in nuovi contesti culturali. E’ anche un obbiettivo strategico rischioso, dall’altro lato delle opportunità ci sono insidie ed incertezze che potrebbero minare quest’avventura alla ricerca del successo fuori patria.
Un enorme potenziale
L’Italia, in termini di popolazione, rappresenta poco più del 5% dell’intero pianeta, e questo ci fa sorridere per l’immensa possibilità di esportare i valori e le caratteristiche che i nostri prodotti racchiudono e rappresentano all’estero; prodotti frutto dell’ingegno e dell’impegno di migliaia di piccole e medie imprese. Già, l’impegno.
Aprire nuovi spazi di mercato rappresenta un impegno enorme. Valutare i rischi connessi alla possibilità di ricevere una richiesta di risarcimento per danni cagionati da difetto dei nostri prodotti significa:
- tutelare e rispettare l’impegno e gli investimenti della nostra impresa;
- offrire all’esterno un immagine sana e strutturata;
- in termini di compliance dimostrarsi moderni e al passo con i tempi;
- aggredire con serenità mercati complessi o con target appartenenti a categorie particolari.
Ma quali sono i motivi che dovrebbero portare un’ azienda sana ad una copertura di questo tipo? Vediamoli
In questo mercato entri solo con la polizza
Spesso capita cosi. All’estero la cultura assicurativa è decisamente più avanti della nostra, prima di concludere un contratto, affidare una fornitura o instaurare un rapporto di collaborazione continuativa le aziende estere (con tutte le varie sfumature del caso) fanno una sorta di “lista della spesa” e valutano i parametri della tua azienda. Tra questi spicca la polizza di Responsabilità civile prodotti.
Questa copertura può apparire all’esterno come una delle tante polizze di difficile comprensione che il mercato offre, spesso viene confusa per una sorta di garanzia contro i vizi del prodotto, e invece la sua vitale importanza sta tutta nella copertura di eventuali difetti che cagionino danni a terzi.
Domande: Tutti i difetti? E poi: la differenza tra vizio e difetto qual è?
Innanzitutto dobbiamo distinguere se l’interlocutore della nostra azienda è un altro imprenditore o un consumatore. Nel primo caso prendiamo a riferimento la nozione di “vizio”.
Vizio: il codice civile, con l’art.1490 c.c. sancisce che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore”. Quindi, nel caso di controversia, il venditore deve restituire al compratore il prezzo, le spese ed i pagamenti fatti per la vendita oltre a risarcire eventuali danni (salvo che il venditore provi di averli ignorati senza colpa); il compratore, invece, deve restituire la cosa. QUESTO RISCHIO NON E’ ASSICURABILE CON UNA RCPRODOTTI
Se invece abbiamo a che fare con il consumatore il riferimento è il Codice del consumo, cosi come recepito dalla nostra legislazione, il quale ci dice che (Art. 117): “[…] Un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”. Questo non ci deve però trarre in inganno, come nel caso del “vizio” anche qui la conformità (o idoneità) non c’entra nulla; infatti all’Art. 130 il codice ce lo ricorda dandocene apposito inquadramento.
Difetto di conformità: L’art. 130 Codice del Consumo (DLgs 206/2005) recita: “1. Il venditore e’ responsabile (entro il termine di 2 anni) nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. NEMMENO QUESTO RISCHIO E’ ASSICURABILE CON UNA RCPRODOTTI
Ma allora cosa andiamo a coprire?
La polizza opera per tenere indenne la nostra azienda da eventuali richieste di risarcimento per danni a terzi (cose diverse dal prodotto assicurato e/o persone) cagionati da difetto del prodotto posto in commercio.
Due esempi per capire meglio
Esempio 1)
Se ho un’azienda di carpenteria metallica che produce semi-assi per trattrici agricole, verso il mio cliente (produttore e assemblatore del prodotto finito) la mia azienda potrà essere chiamata a rispondere per:
- Vizi: le semi-assi non sono idonee al progetto iniziale, non rispondono infatti ai requisiti prestazionali indicati nel contratto di fornitura: vanno ritirate e prodotte nuovamente. (RISCHIO NON ASSICURABILE)
- Danni a cose di terzi : mentre sono in assemblaggio uno dei semi-assi (per proprio difetto di produzione) di rompe e rovinosamente piomba sul macchinario del cliente – cagionandone la rottura e il fermo produzione per 7 giorni. (RISCHIO ASSICURABILE, sia nei danni diretti subiti dal macchinario che nei danni da interruzione di attività del cliente – il semi-asse rotto non sarà invece oggetto di risarcimento)
- Danni a persone: una volta posta in commercio la trattrice, a causa di difetto il semi-asse cede e la persona che in quel momento conduceva il macchinario viene sbalzata a terra subendo gravi lesioni. (RISCHIO ASSICURABILE, sia il danno a persona che il danno eventualmente cagionato alla trattrice)
Esempio 2)
Un’azienda nostrana (A) che produce articoli per neonati, stipula un importante contratto di fornitura con un’altra impresa italiana (B), la quale ha la necessità di esportare in U.S.A. un grosso quantitativo di prodotti per l’infanzia facenti parte di un’enorme commessa. L’esportazione in quei territori è quindi conclamata e conosciuta da tutta la filiera. L’azienda potrà essere chiamata a rispondere per:
- Vizi: un lotto di prodotto viene bloccato dal controllo qualità quando si trova già negli States. A seguito di un’analisi a campione risulta infatti presente una carica batterica non idonea sul prodotto “ciuccio” fornito sterile. Il nostro cliente italiano (B) ci chiama in causa chiedendo un nuovo lotto conforme, oltre ai costi di trasporto del lotto non conforme e ai danni per le penali contrattuali subite. (RISCHIO NON ASSICURABILE)
- Danni a persone: una volta immesso nel mercato statunitense la famiglia di un neonato fa causa all’importatore americano perché il bimbo, a seguito dell’utilizzo del ciuccio, ha strappato con i denti un pezzo di gomma e l’ha ingoiato e a seguito di ciò ha avuto una violenta reazione allergica con esiti letali. Il produttore italiano (B) chiama in causa l’azienda italiana che, a seguito di processo tenutosi in U.S.A., viene condannata al risarcimento integrale dei danni. (RISCHIO ASSICURABILE, sia nel risarcimento dei danni che nelle spese legali – i c.d. danni punitivi non saranno oggetto di risarcimento)
Vuoi davvero entrare in un nuovo mercato “senza protezioni”?
Ora che, da imprenditore, hai colto la portata di una simile garanzia, sicuramente l’analisi di un nuovo mercato conterrà anche alcune valutazioni in merito alle garanzie da accompagnare in ordine ad eventuali danni cagionati ai terzi – sia nella filiera che ai clienti finali durante l’utilizzo del prodotto. Per svolgere questa attività non accontentarti di un intermediario a caso o con scarsa competenza in materia, siamo a tua disposizione per una valutazione su misura per la tua impresa.
Se invece non ci hai mai pensato… i nuovi mercati si affrontano preparati!. Parliamone insieme e vediamo come trasferire al meglio il rischio sul mercato assicurativo, offrendo cosi alla tua azienda la sicurezza e preservandone il valore che nel tempo hai saputo darle.