Riconversione produttiva e garanzia R.c. prodotti

Nel corso delle ultime settimane in concomitanza con l’aggravarsi dell’epidemia da Covid-19 in Italia e della pandemia a livello globale, diverse aziende operanti in primis in settori affini al medicale e in seconda battuta anche in ambiti del tutto diversi (un esempio su tutti: Lamborghini riconverte il reparto selleria, QUI dal ilSole24ore) si stanno adoperando per aiutare e supportare il comparto della sanità nelle esigenze di materiali e device, necessari a svolgere in sicurezza le attività mediche (mascherine, camici e sopra camici, occhiali protettivi, guanti, dispositivi per il contenimento, ecc..).

Come è noto l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi da prodotto difettoso (ne parlavamo anche QUI sul blog) tiene indenne l’assicurato per danni materiali a cose (diverse dal prodotto stesso) o lesioni personali, cagionati dal prodotto fabbricato/importato nella UE, dopo la sua messa in circolazione. La definizione di “produttore” include eventuali produttori di componenti o semilavorati (ex Art.115 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo, comma 2-bis: […Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente…]).

E’ quindi lecito attendersi che, nel caso di azienda operante in ambito medicale, l’aumento di produzione di particolari tipi di device vada a “sbilanciare” i ricavi aziendali a favore di una particolare gamma di prodotti – perché richiesta dal momento di mercato contingente. Possiamo anche immaginare che la medesima azienda cominci a commercializzare prodotti afferenti al medesimo settore merceologico, ma non presenti nel precedente listino. E qui abbiamo il primo nodo della questione.

Di tutt’altra risma è invece l’esempio dell’azienda tessile o della cartiera che inizia a produrre, ad esempio, mascherine monouso – dispositivo di protezione individuale numero uno nel contrasto al diffondersi dei contagi. Qui non solo introduciamo in commercio un prodotto “diverso”, ma “saltiamo” addirittura in un altro settore per motivi dettati dall’emergenza. Ed ecco il secondo tema.

Lo scopo di questa breve riflessione è di offrire spunti in merito alla continuità operativa delle garanzie di Rc prodotto, fermo il grande cuore di questi imprenditori e la grande considerazione dovuta verso chi ha messo a disposizione del bene comune la propria impresa.

Partiamo dal principio

Il questionario predisposto dall’assicuratore per la valutazione del rischio Rc prodotti conserva valore contrattuale ai fini degli Art. 1892 e 1893 c.c. ovvero per le dichiarazioni inesatte o reticenti rese all’atto della stipula, con o senza dolo/colpa grave. Quando questa viene successivamente emessa, l’art 1917 c.c. regola la validità della prestazione assicurativa sulla base esclusiva di quanto “dedotto dal contratto”. E’ normale, quindi, attendersi che la polizza di ciascuno dei casi sopra citati preveda un questionario e una successiva emissione contrattuale contenente le informazioni sui prodotti sino a quel momento previsti.

Dal momento che la riconversione produttiva consente all’azienda l’immissione sul mercato di prodotti o dello stesso settore ma non presenti a listino o, nel caso peggiore, completamente avulsi dal comparto produttivo ordinario, ci troviamo di fronte rispettivamente ad un aggravamento del rischio ex 1898 c.c. (nel caso il nuovo prodotto rappresenti rischio maggiore per l’assicuratore) o direttamente all’uscita dal perimetro di copertura ex 1917 c.c. (nel caso i prodotti non siano in alcun modo riconducibili a quanto dedotto originariamente in polizza).

Tante aziende in riconversione produttiva in queste settimane stanno incontrando degli “italianissimi” ostacoli burocratici nel tentativo di ottenere (nell’emergenza) marchi CE e/o autorizzazioni ministeriali per poter iniziare il commercio. Alcuni addirittura considerano l’ottenimento del semaforo verde burocratico come conditio sine qua non per mettere mano agli impianti produttivi, dinamica comprensibile dato che certamente metter mano agli impianti produttivi comporta un investimento di denaro. In questa fase, quindi, il focus è comprensibilmente indirizzato ad iniziare quanto prima la nuova “attività”; ma le “spalle” sono coperte?

Esempio 1- Azienda che opera già nel medicale ed introduce in commercio dispositivo non presente nel listino e a rischio maggiore.

In questo caso possiamo ritenere in copertura il prodotto (a patto che sia dedotto nel contratto ex 1917 c.c.) ma, se questo per caratteristiche/destinazione/modalità di utilizzo è a maggior rischio rispetto ai precedenti sicuramente vi è aggravamento ex 1898 c.c. con la possibile conseguenza che “la somma dovuta in caso di sinistro sia ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso” o che l’indennizzo venga rifiutato, in caso l’aggravamento sia tale che l’assicuratore non avrebbe consentito la copertura alla stipula.

Anche se è bene notare come l’aggravamento di rischio (art. 1898 c.c.) è meno richiamato in ambito rc (avendo maggiore utilizzo nel property),  è buona prassi predisporre apposita comunicazione all’assicuratore, con tutte le informazioni riguardo al nuovo scenario.

Ma cosa dice l’1898 c.c. in merito ai tempi? “L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.” Se, quindi, qualche comunicazione formale ed ufficiale da parte delle autorità dovesse includere l’informazione che aggrava il rischio (quindi un’informazione che, adoperando la comune diligenza, era a disposizione), o l’assicuratore invia il recesso entro 1 mese, oppure tacitamente accoglie favorevolmente l’aggravamento.

Esempio 2- Azienda che non opera nel medicale e riconverte la produzione

Qui ci allontaniamo ancora di più dallo scenario predisposto al momento della stipula, ci riferiamo a prodotti completamente diversi. In questo contesto l’art. 1898 c.c. viene “scavalcato” dall’1917 c.c., in quanto il rischio di quel nuovo prodotto medicale non è nemmeno deducibile dalla descrizione del rischio apposta in polizza.

In questo caso va immediatamente richiesta specifica valutazione all’assicuratore ed integrazione della garanzia tramite nuova descrizione del rischio assicurato (prodotti).

Sei sicuro di aver valutato al meglio i rischi della tua azienda? Scopri Risk detector, lo strumento che ti permette di fare finalmente chiarezza sulle tue polizze!

 

Il ritorno alla normalità?

Che succede se l’azienda, passata la tempesta, rientra nella “normalità” produttiva? La tentazione sarebbe quella di rimodificare immediatamente la descrizione del rischio, calmierare il premio (il med/mal è settore che “scotta”), saluti e baci.

E’ la scelta migliore per il cliente?

Il regime temporale consueto in ambito rc prodotti è quello della “claims made”, ovvero il momento del sinistro coincide con la richiesta di risarcimento (con vari livelli di retroattività possibili in ordine al momento della commercializzazione). Dunque, se modifico la descrizione del rischio sono consapevole che non potrò più ritenere in garanzia richieste di risarcimento future, riguardo a prodotti già in commercio ma ora usciti dalla descrizione in polizza.

E’ bene quindi valutare il “passaggio di ritorno” con un’attenzione particolare alla vita media dei prodotti in questione (mascherina monouso o macchinario ospedaliero?) e modificare la descrizione in accordo alla piena consapevolezza del cliente, nell’alveo dell’adeguatezza contrattuale e fermo il termine di decadenza decennale concesso al danneggiato per intraprendere l’azione (ex Art. 126 – Cod. Consumo).

Nicola Massagrande