Covid-19: contagio sul lavoro e responsabilità dell’imprenditore

Siamo oramai alle soglie della c.d. “Fase 2”, quella della ripartenza e la pandemia da coronavirus sta facendo porre sempre più il focus sulla gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nelle aziende. Quali sono le responsabilità in capo al datore di lavoro?

Con la circolare INAIL N° 13 del 03.04.2020 l’istituto assicuratore ha confermato la tutela infortunistica nei casi accertati di Covid-19, il cui contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Lo stesso viene quindi equiparato ad infortunio, confermando l’equazione origine “virulenta” = “violenta”, per l’eventuale contagio del lavoratore avvenuto durante il lavoro o in itinere.

La stessa circolare dispone inoltre che “[…le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro…]

La statistica dei contagi

Nell’immagine che segue osserviamo la statistica relativa al numero di denunce pervenute al riguardo, dalla data di emanazione della circolare sino al 21 aprile 2020:

Tra questi, circa il 15% (oltre 4.000 persone) non appartiene a categorie a rischio specifico (operatori sanitari, medici, ecc..). Ad ulteriore conferma della maggior pericolosità del morbo sulla popolazione maschile prendiamo in esame la tavola che segue: nonostante gli uomini colpiti sul lavoro siano meno del 30% del totale, se contiamo il numero di deceduti i maschi rappresentano quasi l’80% dei contagiati.

La fascia d’età più colpita è quella dei lavoratori tra i 50 e i 65 anni, questo limite superiore sussiste per ovvi motivi di età utile per l’attività  lavorativa.

Da un punto di vista territoriale i casi denunciati ricalcano, come prevedibile, la distribuzione regionale dei contagi Covid-19 sulla popolazione complessiva; in testa la Lombardia, a seguire Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Ecco lo spaccato della situazione italiana nella tavola che segue:

Gli obblighi del datore di lavoro in tema sicurezza

 

Partendo dal dispositivo di “chiusura” della normativa italiana:

L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.” (Art. 2087 c.c.)

e integrandolo con quanto disposto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) in tema di doveri del datore di lavoro (qui un estratto):

  • d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

diventa palese come, in questo periodo di continue stratificazioni legislative tra DPCM e Decreti Legislativi, la difficoltà di comprendere ed attuare le norme espresse diventi enormemente maggiore da parte dell’imprenditore, stante le primarie difficoltà di liquidità che molte imprese si trovano a fronteggiare.

In tal senso, tuttavia, il D.Lgs. 81/08 non lascia molto spazio ad interpretazioni quando definisce la valutazione dei rischi come segue:

“Valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

A sommi capi, il datore di lavoro dovrà certamente, supportato da RSPP, provvedere a:

  • riorganizzare gli spazi e le postazioni di lavoro
  • adottare un’adeguata distanza di sicurezza tra i lavoratori
  • intervenire sui turni e sull’orario di lavoro, adottando ove possibile soluzioni di smart-working
  • bonificare e riorganizzare i locali per i lavoratori (mense, spogliatoi, luoghi di pausa, ecc…)
  • impedire l’accesso a dipendenti con temperatura corporea oltre i 37,5 °
  • fornire ai dipendenti le indicazioni del ministero della Salute e dell’I.S.S. sulla prevenzione dell’ epidemia mettendo a loro disposizione prodotti detergenti e disinfettanti per le mani.
  • acquistare e fare corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuali come guanti e mascherine idonei

Nel caso un lavoratore si ammalasse?

Se il contagio del lavoratore avvenisse in contesto lavorativo (durante il lavoro o in itinere), ferma l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’origine professionale dell’infortunio, il datore di lavoro potrebbe subire un’indagine penale e/o essere soggetto a responsabilità civile, a seconda dell’evento accaduto, delle conseguenze riportate dal lavoratore e della propria condottale. Nei casi previsti dalla legge, infatti, le  somme elargite da INAIL al lavoratore, a ristoro del danno patito, potrebbero essere richieste al datore di lavoro tramite azione di regresso – oltre all’eventuali ulteriori richieste del lavoratore o degli eredi. Vediamo nella tabella alcuni esempi:

 

Evento Conseguenza Condotta Opportunità regresso

 

Contagio sul luogo di lavoro o in itinere Morte del lavoratore Azienda ha rispettato tutte le indicazioni normative, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, formato il lavoratore e implementato il Dvr Possibile regresso INAIL/INPS per le somme elargite agli eredi e richiesta risarcimento “danno differenziale” da parte degli eredi
Lesioni oltre i 40 giorni e con invalidità permanente Azienda ha rispettato tutte le indicazioni normative, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, formato il lavoratore e implementato il Dvr No regresso INAIL
Lesioni oltre i 40 giorni e con invalidità permanente Azienda NON ha rispettato tutte le indicazioni normative, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, formato il lavoratore e implementato il Dvr Possibile regresso INAIL/INPS per le somme elargite agli eredi e richiesta risarcimento “danno differenziale” da parte degli eredi
Guarigione in 30 giorni senza postumi invalidanti (Rilevante solo per condotte dolose) No regresso INAIL

Non finisce qui…

Nel caso, ad esempio, di contagio con decesso del lavoratore e acclarata mancanza di acquisto (a vantaggio dell’azienda nel risparmio ottenuto) di appositi dispositivi di protezione (DPI), l’azienda sarebbe perseguibile anche ai sensi del D.Lgs 231/01 per il reato presupposto di di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies).

Questo instaurerebbe un ulteriore contenzioso che potrebbe portare ad una sanzione pecuniaria o interdittiva (revoca di licenze, autorizzazioni, revoca del diritto a contrarre con la p.a. ecc), con conseguenze potenzialmente gravi anche in termini di liquidità a breve termine (il giudice, infatti, può disporre la confisca preventiva delle somme relative agli importi sanzionatori previsti).

Infine, se l’imprenditore riveste la qualifica di amministratore, un’eventuale malagestio nell’attuazione delle misure previste che dovesse cagionare un danno patrimoniale all’azienda, ai creditori e/o ad altri soci potrebbe essere soggetto ad azione sociale di responsabilità – rispondendone con il proprio patrimonio personale.

La rotta più sicura

Se nella tua azienda non ti sei ancora dotato di un modello organizzativo adatto a valutare e trasferire correttamente i rischi, come previsto dal Art. 2476 comma 6 (aggiornato dal nuovo codice della crisi d’impresa), allora la soluzione è a portata di mano! Scopri come Risk Detector può aiutarti da subito!

Nicola Massagrande