Nuova copertura R.c.professionale avvocati: dal legalese all’assicurese

L’esercizio non è dei più semplici: in buona sostanza si tratta di tradurre una informazione redatta nei due “linguaggi” evidenziati nel titolo, generalmente destinati agli addetti ai lavori, in una forma più “commestibile” e comprensibile a tutti.

L’occasione è l’introduzione di una nuova forma di assicurazione professionale per la categoria degli avvocati. Da qualche giorno, infatti, per loro l’assicurazione dell’auto non è più l’unica forma di copertura obbligatoria. Ora anche l’assicurazione per la responsabilità civile professionale e quella contro gli infortuni diventano obbligatorie.

Lo scorso 11 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 il decreto del Ministero della Giustizia che rende attuativa una legge del 2012 che introduceva questa novità.

Lo scopo è quello di tutelare gli avvocati, e di conseguenza i propri assistiti, dalle conseguenze derivanti da errori commessi nello svolgimento della propria professione che possano arrecare un danno (di carattere patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro) a terzi. Nella gestione dei rischi in studio infatti, (qui parlavamo della gestione del rischio informatico) il trasferimento del rischio professionale è certamente un aspetto prioritario.

La decorrenza dell’obbligatorietà scatterà 12 mesi dopo la pubblicazione del decreto nella G.U., ovvero il prossimo 11 ottobre 2017. Nel frattempo, quindi, tutti gli avvocati dovranno sottoscrivere nuove coperture assicurative o, ove già presenti, adeguarle a quelli che sono i requisiti minimi previsti dal decreto stesso.

Quali sono i requisiti di copertura minimi previsti dalla nuova normativa?

Nella tabella che segue riassumiamo:

Cat. Fascia di rischio Fatturato (€) Massimale minimo (€)
A Attività svolta in forma individuale Fino a 30.000 350.000 per sinistro e anno assicurativo
B Attività svolta in forma individuale Da 30.000 a 70.000 500.000 per sinistro e anno assicurativo
C Attività svolta in forma individuale Oltre 70.000 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo
D Attività svolta in forma collettiva max 10 professionisti Fino a 500.000 1.000.000 per sinistro

max 2.000.000 per anno

E Attività svolta in forma collettiva max 10 professionisti Oltre 500.000 2.000.000 per sinistro

max 4.000.000 per anno

F Attività svolta in forma collettiva oltre 10 professionisti Qualunque 5.000.000 per sinistro

max 10.000.000 per anno

Come la maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale, la forma di copertura è “claims made”. Ciò comporta che per rendere operante la copertura assicurativa, il fatto professionale generatore del danno potrà verificarsi anche prima della stipula della polizza professionale, sempre che la richiesta di risarcimento giunga per la prima volta dopo la stipula dell’assicurazione professionale e all’Avvocato nulla fosse noto prima della stipula della polizza stessa.

Nella riforma in esame l’assicurazione deve prevedere una retroattività illimitata con riferimento ai sinistri che vengono denunciati durante la validità del contratto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare la copertura almeno per un decennio per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di validità della polizza. (c.d. ultra-attività)

L’assicurazione infine deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento.

Non solo R.c. professionale

La nuova normativa introduce obblighi assicurativi anche per quanto concerne il ramo infortuni, disciplinando sotto limiti specifici ai quali attenersi:

  • 100.000 per il caso morte;
  • 100.000 per il caso invalidità permanente;
  • 50 € per la diaria giornaliera da inabilità temporanea.

Concludendo: la formalizzazione  dei limiti di copertura ed una normativa finalmente omogenea consentirà al mercato assicurativo di riposizionarsi  su basi solide ed offrire ai clienti contenuti e garanzie più chiare.

L’aspetto che desta alcune perplessità è certamente l’ampliamento e la forzatura di alcuni aspetti tecnici (divieto di recesso da parte dell’assicuratore – ultra attività decennale ecc..) che potrebbero portare aumenti generalizzati dei premi e condizioni di polizza ambigue atte ad “aggirare l’ostacolo”.

Ai professionisti consigliamo un approccio quanto più attento possibile, senza farsi attrarre troppo da sirene commerciali e di prezzo. Come sappiamo, infatti, in quest’ambito è sufficiente subire un sinistro importante per veder compromessa un’intera carriera.

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