Monopattini elettrici: come assicurarsi?

La mobilità nelle nostre città sta cambiando in modo repentino, i veicoli a motore a combustione interna stanno infatti cedendo il passo a mezzi ibridi/elettrici e c.d. di “mobilità condivisa”. Il fenomeno è in forte espansione soprattutto nelle grandi città. “Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, a fine 2017 erano già 357 i diversi servizi di mobilità condivisa diffusi sul territorio italiano, tra bikesharing, carsharing, scootersharing, e altre forme, come carpooling e aggregatori e l’Italia si conferma il paese europeo con il più alto numero di servizi attivi nel settore. Un fenomeno che ha già messo 18,1 milioni di italiani (28% della popolazione) nella possibilità di usufruire di almeno un servizio di mobilità condivisa.” Fonte: ilSole24ore

Tra queste nuove forme di circolazione “green” stanno avendo forte diffusione i monopattini, sia spinti da trazione umana che assistiti da un motore elettrico, il quale consente loro di raggiungere anche le velocità di un uomo in corsa lanciata. L’acquisto di questi mezzi è semplice, poco oneroso e il loro utilizzo è alla portata di tutti;

Esistono obblighi assicurativi? Cosa succede se causo un incidente mentre circolo per la strada? Chi risponde dei danni?

Cosa dice il codice della strada

Nel codice della strada i c.d. “velocipedi” vengono cosi identificati all’Art. 50:

“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.”

Il legislatore ha inteso quindi definire delle regole precise affinché le biciclette con pedalata assistita possano definirsi “velocipedi” sia in merito alla potenza del propulsore elettrico che nelle dimensioni di ingombro. Sulla stessa linea l’integrazione legislativa intervenuta nella Legge 160 del 27 dicembre 2019 per i monopattini, ove questi veicoli elettrici a 2 ruote sono stati ufficialmente equiparati ai velocipedi, cioè alle biciclette.

Ecco il testo: “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Dalla norma rimangono fuori gli hoverboard e i monoruota che potranno continuare ad essere utilizzati nell’ambito della sperimentazione secondo quanto previsto dal decreto Toninelli.

Anche per i monopattini sono stati introdotti dei requisiti necessari: il motore elettrico dovrà disporre di una potenza non superiore ai 500 W e la velocità massima non dovrà superare i 20 Km/h. Dovranno inoltre avere una luce anteriore e una posteriore oltre che un cicalino e potranno circolare liberamente sulle piste ciclabili e sulle strade con limite a 30 Km/h. Vietata la circolazione sui marciapiedi. Niente obbligo di casco, targa e assicurazione.

E la copertura assicurativa?

Da quanto si legge nell’ultima frase non vi è obbligo assicurativo (al pari delle biciclette). Questo significa che il loro utilizzo sia esente da rischi?

Certamente NO

I monopattini, per loro stessa natura e utilizzo, sono veicoli instabili la cui corretta e sicura conduzione non è affatto scontata. In rete si sprecano i video riportanti incidenti (alcuni molto gravi) che vedono coinvolti monopattini e pedoni o monopattini e auto. Il rischio di cagionare danni a terzi rimane e anzi, rispetto alle biciclette che hanno un utilizzo più semplice, un baricentro più alto, sono dotate di freni e risultano certamente più stabili, aumenta.

Per ottenere una garanzia assicurativa consona è necessario verificare la propria polizza di Responsabilità civile della famiglia (o la polizza casa che la contiene). L’intento di questa copertura è quello di garantire i membri dell’intero nucleo familiare (inteso come stato famiglia) verso eventuali danni accidentali arrecati a terzi, sia nella vita privata che nella conduzione di abitazioni o, appunto, velocipedi.

Il fattore chiave da verificare è che la polizza NON escluda la garanzia in caso di danni a terzi da proprietà e/o conduzione di monopattini elettrici o, più in generale, non escluda l’utilizzo di veicoli elettrici. L’inclusione in garanzia dei “velocipedi”, come visto, è condizione sufficiente essendo i monopattini a questi equiparati per legge.

Riassumendo:

  • Non ci sono polizze obbligatorie da stipulare;
  • Non vi sono polizze ad hoc per il solo utilizzo dei monopattini;
  • L’inclusione della garanzia per i danni ai terzi (cose e persone) derivanti dal loro utilizzo si può trovare nella propria polizza di Responsabilità civile della famiglia (polizza singola o inclusa nella polizza abitazione) MA occorre verificare non vi sia una specifica esclusione.

Concludendo, date le recenti modifiche normative in merito a omicidio stradale e lesioni colpose in seguito a incidente stradale (ne abbiamo parlato in QUESTO articolo), è consigliata per la famiglia una copertura specifica di tutela legale.