La responsabilità da committenza: cos’è e come si assicura?

Quando un’azienda commissiona a terzi lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, è soggetta a ben precise responsabilità individuate dall’oramai “famoso” decreto sicurezza – D. Lgs 81 del 2008. Tali responsabilità sorgono in capo all’azienda in sede civile – risarcimento dei danni ai terzi, comprese le ditte esecutrici – e in sede penale per i soggetti coinvolti a vario titolo.

Il classico esempio è la manutenzione ordinaria, ad esempio, di un grosso macchinario o di una porzione di capannone. In questi casi la legge assegna compiti ben precisi al committente in misura crescente a seconda:

  • della durata dei lavori
  • del numero di imprese coinvolte
  • dalla tipologia di lavorazioni da eseguire

L’articolo 26 del suddetto decreto, infatti, elenca le varie incombenze, tra le quali vale la pena di citare: la verifica delle idoneità tecnico-professionali delle imprese affidatarie e le informazioni da fornire sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il dovere di vigilanza affinché siano rispettate le misure di sicurezza richieste e utilizzati i relativi DPI (dispositivi di protezione individuale).

Ordinaria e straordinaria manutenzione

Questi due termini possono apparire di difficile distinzione date le sconfinate tipologie di lavori cui possono riferirsi. In linea generale si ha “ordinaria manutenzione” quando si attuano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (porte, finestre, pavimenti). Si considerano “manutenzione ordinaria” anche gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali, ad esempio, l’impianto elettrico o quello di riscaldamento.

La manutenzione straordinaria, invece, è una categoria di interventi edilizi a cavallo tra la manutenzione ordinaria e le ristrutturazioni. A differenza della manutenzione ordinaria, la “straordinaria” deve sempre contenere un elemento di innovazione. Quindi la mera sostituzione con materiali o prodotti della stessa natura può definirsi ordinaria, il rifacimento con metodi, materiali o prodotti differenti sarà straordinaria, appunto perché implica una novazione del preesistente.

Demolizioni, sopraelevazioni, creazione di nuovi spazi o variazione di destinazione d’uso vanno invece a scavalcare i concetti di “manutenzione” per arrivare a: risanamenti conservativi, restauri, ristrutturazione.

A livello assicurativo?

Nelle polizze di responsabilità civile per le imprese troviamo generalmente 3 tipi di responsabilità da committenza:

  • Committenza generale (ed eventuale estensione al subappalto);
  • Committenza auto;
  • Committenza per i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria su fabbricati e macchinari.

Vediamo di far luce su ciascuna formulazione, soffermandoci sull’ultima fattispecie oggetto di questa trattazione:

Committenza generale

Se nello svolgimento dell’attività vi sono attività accessorie, complementari che per vario motivo sono assegnate ad aziende terze, la copertura opera per la responsabilità civile in capo all’assicurato come committente delle attività stesse (esclusa ogni tipo di responsabilità in via solidale). Un cenno speciale va fatto per i lavori concessi in subappalto, ove generalmente la copertura viene estesa ai danni a terzi cagionati dai subappaltatori ma entro una percentuale ben precisa di lavori ceduti (da un 30% a un 50% del fatturato annuo). Il subappalto dev’essere effettivo ed in regola, ovvero contrattualmente formalizzato.

Committenza auto

Qui il precetto normativo è l’articolo 2049 c.c., la copertura opera quindi per la responsabilità civile in capo all’assicurato per danni cagionati a terzi da propri dipendenti alla guida di veicoli. Tali veicoli non devono essere intestati, locati o in usufrutto all’azienda. E’ il caso del dipendente che, con mezzo proprio e secondo disposizione impartite, utilizza il proprio mezzo personale per svolgere un’attività specifica nell’ambito lavorativo. Attenzione ai limiti della garanzia: questa non vale generalmente per gli autocarri, non vale fuori dai confini italiani e il soggetto alla guida dev’essere regolarmente abilitato secondo normativa.

Committenza lavori di manutenzione

In questo contesto si allarga di molto la formulazione proposta nei testi di polizza sul mercato.

Nella tabella che segue vediamo un esempio delle tipologie più comuni di estensioni disponibili:

Attività

 

Oggetto Estensione in polizza
Ordinaria manutenzione o pulizia Fabbricati Compresa
Aree pertinenti/terreni Compresa
Macchinari, impianti e beni strumentali Non sempre compresa, da verificare in polizza
Direzione dei lavori Non sempre compresa, da verificare in polizza
Straordinaria manutenzione Fabbricati, terreni e macchinari e beni strumentali Non sempre compresa, da verificare in polizza
Trasformazione e ampliamento Fabbricati Generalmente non compresa, presente in alcuni testi. Consigliabile l’estensione.

Attenzione! Il concetto di committenza non è da confondere con i danni cagionati alle cose in consegna e custodia, che riguardano invece le cose (ad esempio) consegnate dal cliente per custodia, deposito, manutenzioni o riparazioni.

Conclusioni

Come visto le fattispecie da prendere in considerazione a livello assicurativo quando la propria azienda è committente di contratti di appalto, d’opera, di servizi ecc.. sono di estrema rilevanza e complessità.

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