Malattie professionali: come tutelare l’azienda?

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Cos’è una malattia professionale? Quali sono le dinamiche economiche che investono l’azienda in caso di una loro insorgenza? Esistono degli strumenti di trasferimento del rischio e quali accortezze è necessario approntare per essere certi della loro efficacia?

Cos’è una malattia professionale

Per la definizione di “malattia professionale” il settore assicurativo pubblico (INAIL) e privato trovano comune accordo nella dicitura: “una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. È ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.” Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Da un punto di vista qualitativo le malattie professionali si suddividono tra “malattie tabellate” e “malattie non tabellate”, volendo distinguere quelle riconosciute nelle tabelle previste da INAIL (una per l’industria e una per l’agricoltura) e le restanti possibili patologie che possano emergere nel lavoratore ed avere origine professionale. Possono inoltre essere “mono” o “multi” fattoriali, qualificandosi rispetto alla numerosità di cause che ne hanno consentito l’insorgenza.

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, riferendoci quindi all’ambito delle malattie tabellate di cui sopra, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

A quali conseguenze va incontro l’azienda?

Nel caso si verifichi una malattia professionale e venga riconosciuta l’origine da lavoro, INAIL indennizzerà il lavoratore secondo quanto previsto dalle normative di legge (DPR n.1124 del 1965) e, nel caso vi siano:

  • responsabilità del datore di lavoro
  • i presupposti per cui il fatto, commesso dall’imprenditore o dai suoi dirigenti o responsabili della sorveglianza dell’attività lavorativa, costituisca un reato perseguibile d’ufficio. (omicidio colposo, lesioni dolose con prognosi >20 gg. o lesioni colpose con prognosi > 40 gg)

la stessa INAIL proporrà azione di regresso per le somme indennizzate al lavoratore. Questo scenario aprirà inoltre la strada al lavoratore, o ai suoi eredi, per richiedere il maggior danno subito rispetto a quanto pagato dall’INAIL (c.d. danno differenziale).

 

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Il trasferimento assicurativo

La garanzia che permette di trasferire questo rischio all’assicuratore è collocato all’interno della sezione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). E’ di norma una garanzia aggiuntiva, va quindi attivata con specifica pattuizione.

Un’attenzione particolare va concessa al massimale per persona (a volte inferiore a quello generico di riferimento) e alla validità temporale retroattiva della garanzia, ovvero al riconoscimento (o meno) in garanzia di patologie conseguenza di fatti colposi commessi/verificatesi prima dell’attivazione della copertura.

Essendo la malattia, come si diceva all’inizio, evento graduale, può divenire assai complicato stabilire in sede peritale il momento esatto di insorgenza. E’ consigliabile quindi introdurre in garanzia, su apposito questionario predisposto dall’assicuratore, tale estensione e fare molta attenzione ad eventuali variazioni in caso, ad esempio, si cambi Compagnia o si acquisti un nuovo contratto assicurativo senza soluzione di continuità con il precedente. In quest’ultimo caso è bene controllare la validità “postuma” della garanzia cessata, ovvero per quanto tempo saranno accettate in garanzia malattie manifestatesi dopo la scadenza del contratto.

E covid-19?

Premesse le discordanti posizioni degli operatori del settore riguardo la configurabilità del virus Covid-19 come malattia piuttosto che come infortunio (ne abbiamo parlato in QUESTO recente articolo sul blog), INAIL, con la circolare N° 13 del 03.04.2020, ha confermato la tutela infortunistica nei casi accertati di Covid-19, il cui contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Lo stesso viene quindi equiparato ad infortunio (e non a malattia professionale), confermando l’equazione origine “virulenta” = “violenta”, per l’eventuale contagio del lavoratore avvenuto durante il lavoro o in itinere. Medesimo ragionamento fatto per le malattie professionale va fatto in tema di eventuali responsabilità civili dell’azienda nell’evento contagio.

Nicola Massagrande