Nuovo bonus familiare Rca: come funziona

Dal 16 febbraio 2019 l’art 55-bis della Legge di bilancio, modificando la normativa vigente, ha notevolmente ampliato la possibilità di acquisire una classe di merito più favorevole per i contraenti di polizze auto appartenenti al medesimo nucleo famigliare. Le modifiche vanno ad interessare le persone fisiche, escluse quindi le aziende (che comunque non beneficiavano nemmeno prima della c.d. Legge Bersani)

In precedenza per poter ottenere la classe di merito più favorevole esistente nel proprio nucleo famigliare i paletti erano sostanzialmente due:

  • veicolo “nuovo” (inteso come targa nuova nel nucleo familiare)
  • veicolo appartenente al medesimo settore tariffario (auto-auto, motociclo-motociclo ecc…)

Esempio: il padre possiede un auto in CU 1 e una moto in CU10, il figlio che acquista una nuovo moto poteva usufruire di CU10 anziché della classe di ingresso CU14.

Le novità

Riportiamo l’art 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni come novellato: “L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulato, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche del soggetto che stipula il nuovo contratto”

  1. Una prima novità è quindi l’ampliamento del perimetro di applicazione della c.d. “Legge Bersani” anche con veicoli appartenenti a settori tariffari diversi. E’ consentito infatti a tutti i componenti del nucleo familiare di assicurare l’ulteriore veicolo “anche di diversa tipologia” con la classe di merito più favorevole del veicolo di riferimento. Non sarà quindi più necessario che il mezzo di riferimento e il veicolo che si assicura appartengano allo stesso settore.
  2. La seconda novità è la possibilità di applicare l’agevolazione non solo ai veicoli di nuova acquisizione ma anche in caso di rinnovo, sempre che non risultino sinistri, a responsabilità principale o paritaria, negli ultimi 5 anni (più anno corrente). Attenzione – l’attestato dev’essere interamente valorizzato (non sono ammessi NA o ND).

Nel nostro esempio, quindi, la moto del figlio potrà ottenere la classe CU1.

Non solo, se il figlio avesse già comprato la moto e fosse al primo rinnovo annuo (aveva ottenuto la classe CU10 secondo la normativa precedente) potrebbe richiedere la classe CU1 – anche senza acquistare una moto nuova.

Da un punto di vista documentale potrà essere richiesto lo stato di famiglia emesso dal comune di residenze da non più di 6 mesi o un’autocertificazione (questo può variare da compagnia a compagnia).

Le perplessità

Da quando il c.d. Decreto Bersani è entrato in vigore, concedendo classi di merito agevolate a molti assicurati senza alcun meccanismo meritorio, ha di fatto spogliato di efficacia tariffaria la “classe di merito” con il risultato che oggi già oltre il 70% degli assicurati si trova in classe CU1.

Ampliando la platea si va esattamente nella direzione opposta rispetto ad un concetto premiale nei confronti degli assicurati maggiormente virtuosi, che vedranno aumentare il premio della propria polizza per riequilibrare i conti tecnici di un ramo (quello della rcauto) che produce ben pochi utili alle compagnie.

Negli ultimi anni, infatti, se è vero che si è assistito ad una diminuzione nel numero dei sinistri, allo stesso tempo gli importi risarciti sono aumentati andando ad annullare il beneficio in termini economici.

Quando tutti i veicoli (anche trasversalmente tra auto, autocarri, motocicli, ciclomotori ecc..) saranno in classe CU1 gli assicuratori dovranno impostare delle “sotto classi” di riferimento per le proprie scelte tariffarie o porre il focus su altri fattori (in primis quello anagrafico del contraente) per applicare meccanismi che per la mutualità – ovvero il principio su cui si fonda lo strumento assicurativo – restano necessari.