Come assicurare gli infortuni sul lavoro?

IL CONTESTO GENERALE

Ritengo che un buon punto di partenza per affrontare l’argomento qui trattato sia citare il riferimento legislativo che disciplina il tema della responsabilità extracontrattuale, ovvero l’art. 2043 del Codice Civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

La polizza R.C.T. è quel contratto volto a tenere indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare ad un terzo a titolo di risarcimento danni per essere incorso in responsabilità civile nei suoi confronti. Anche in questo caso interviene il Codice Civile con l’art. 1917 secondo cui “la Compagnia assicurativa è tenuta a coprire i danni causati dall’assicurato per il tempo previsto dal contratto della polizza, con l’esclusione di quelli derivanti da fatti dolosi”.

Alla luce di quanto detto bisogna fare molta attenzione a non cadere in un pericoloso equivoco. La polizza R.C.T. infatti non è stipulata a favore di terzi, ma è una assicurazione a tutela di se stessi, in quanto pensata per proteggere il patrimonio dell’assicurato in caso di risarcimento contro i danni causati a terzi e per i quali si è ritenuti responsabili ai sensi di legge.

L’AMBITO LAVORATIVO

In questo articolo ci concentreremo  sugli aspetti della responsabilità civile legati al mondo del lavoro e delle aziende, in particolare per quanto riguarda il tema, purtroppo sempre attuale, degli infortuni sul lavoro, che rimane uno dei rischi più temuti a detta delle aziende stesse (ne parlavamo qui: “Le 5 soluzioni ai rischi più percepiti dalle aziende”).

Le statistiche recenti ci dicono che gli incidenti sul lavoro sono in leggero calo (fonte INPS), ma rimangono sempre su livelli piuttosto alti, mentre crescono le denunce di malattia professionale. Gli infortuni sul lavoro e i casi di malattia professionale, se non opportunamente gestiti, danneggiano gravemente un’azienda e la sua reputazione.

Ai sensi del Testo Unico sulla tutela dei lavoratori (D.Lgs 81/2008), il datore di lavoro, nell’organizzazione dell’attività, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori. Per le aziende fino a 30 addetti, può svolgere in proprio i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di responsabile della prevenzione incendi e di evacuazione. Per le aziende con più di 30 addetti è necessario designare un rappresentante per la sicurezza.

Le imprese sono chiamate a proteggere i propri dipendenti da eventuali danni fisici subiti sul lavoro piuttosto che nel tragitto casa-lavoro (cosiddetto infortunio in itinere). L’assicurazione infortuni sul lavoro INAIL, obbligatoria per legge ex D.p.r. 1124/1965 e del D. Lgs. 38/2000, copre le lesioni fisiche o il decesso avvenuti “in occasione o in ragione dell’attività lavorativa”, in caso di evento improvviso e violento. In tale circostanza interviene la copertura  appena citata e quindi INAIL indennizza il lavoratore dei danni fisici ed economici subiti tenendo indenne il datore di lavoro.

Ma se, in sede penale o civile, venisse successivamente riconosciuta la sua responsabilità per violazione delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro INAIL eserciterebbe il proprio diritto di surroga nei confronti della stessa azienda. Ciò significa che INAIL in primo luogo darebbe luogo al pagamento a favore del lavoratore che ha subito il danno, ma immediatamente dopo agirebbe in rivalsa sul datore di lavoro per recuperare l’intera somma pagata.

Oltre a ciò, in caso di confermata responsabilità dell’azienda, il lavoratore infortunato potrà richiedere tutti gli eventuali danni ai sensi del Codice civile, compresi quelli non coperti da Inail. (c.d. danno differenziale).

LA SOLUZIONE ASSICURATIVA

La responsabilità dell’imprenditore conseguente ad infortuni sul lavoro o malattia professionale espone l’azienda a conseguenze risarcitorie non valutabili preventivamente. Molto spesso, in presenza di lesioni alle persone, i giudici condannano a pagare indennizzi molto elevati e tali da compromettere seriamente l’equilibrio finanziario dell’azienda. Ne consegue che l’impresa è costretta a ricorrere a forme di assicurazione privata per la responsabilità civile.

Lo strumento per la tutela di questa tipologia di rischio è rappresentato dalla garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O. (Responsabilità Civile Operai), generalmente abbinata alla R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi).

La Garanzia R.C.O. ha il fine di tenere indenne l’imprenditore:

  • dall’azione di rivalsa posta in essere dall’INAIL;
  • dall’autonoma pretesa risarcitoria del dipendente (o dei suoi eredi) a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione di legge;

sempre che l’azienda sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge di cui abbiamo parlato in precedenza.

La polizza generalmente deve anche prevedere:

  • la copertura delle malattie professionali manifestatesi entro un lasso di tempo successivo alla scadenza dell’assicurazione o alla data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio 12 mesi);
  • l’estensione della tutela sui luoghi di lavoro anche ai lavoratori interinali e ai soggetti equiparati ai lavoratori subordinati dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • la clausola di buona fede INAIL, che rende operativa la polizza anche qualora l’assicurato non risulti in regola ai fini INAIL, a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da errata interpretazione delle norme di legge;
  • l’estensione della copertura anche in caso di subappalto a terzi di una parte delle proprie attività.

Devono inoltre essere chiari gli obblighi dell’azienda quando si verifica un sinistro. In caso di morte o di infortunio grave (prognosi oltre i 40gg.), infatti, è importante avvertire immediatamente la Compagnia. La denuncia di sinistro deve essere sporta con urgenza nel caso di:

  • lettera di rivalsa di Enti Previdenziali;
  • lettera di richiesta danni da parte dell’infortunato;
  • notifica di avviso di reato;
  • costituzione di parte civile.

E’ importante poi trasmettere tempestivamente alla Compagnia una copia degli avvisi di procedimento penale e le comunicazioni relative a richieste di risarcimento danni.

Da ultimo, ma non certo per importanza, è da sottolineare il tema legato alla manutenzione del programma assicurativo. Infatti è anche fondamentale mantenere aggiornato nel tempo il testo della polizza poiché vi possono essere modifiche anche rilevanti sul piano legislativo che rendono opportuno intervenire sullo strumento assicurativo affinché possa rivelarsi efficace ed efficiente anche nel nuovo contesto in cui è chiamato ad operare. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’estensione dell’applicazione della tutela sui luoghi di lavoro anche ai lavoratori autonomi ed ai soggetti equiparati ai lavoratori subordinati.

Data la delicatezza del tema qui trattato e la portata delle potenziali conseguenze negative per l’imprenditore, appare evidente come sia di fondamentale importanza avvalersi di un interlocutore professionale qualificato per la costruzione di soluzioni assicurative adeguate a tutelare l’azienda e il suo patrimonio.

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