Cambiamenti climatici e danni da acqua

Gli importanti cambiamenti climatici che, a livello globale, stanno caratterizzando l’ultimo decennio, hanno incrementato sensibilmente la violenza, l’intensità e la portata in termini di volumi d’acqua dei fenomeni atmosferici. Gli episodici nubifragi (c.d. bombe d’acqua) che una volta avevano una periodicità di uno/due eventi durante la stagione calda, oggi si ripropongono con costanza e intensità in aumento, principalmente a causa dell’aumento generalizzato delle temperature e quindi dell’energia disponibile negli strati dell’atmosfera interessati dai fenomeni.

Accade quindi che grosse quantità d’acqua di scarichino in un’area ridottissima e che questo si accompagni a venti intensi associati spesso a grandine. Quali conseguenze possono avere tali eventi nei confronti di immobili e fabbricati? Lo stato manutentivo carente o non adatto ai cambiamenti climatici intervenuti può inficiare un risarcimento assicurativo? Quali sono le clausole di polizza necessarie a comprendere in garanzia questi fenomeni? Premessa doverosa: ci dedichiamo nell’articolo ai danni da acqua provocati da eventi diversi dall’alluvione o dall’allagamento.

Le conseguenze materiali e dirette che un immobile può subire quando esposto ad eventi atmosferici intensi sono generalmente:

  • danni alle coperture;
  • infiltrazioni d’acqua;
  • danni da urto di oggetti trasportati dal vento;
  • traboccamento di gronde e/o pluviali.

Le recenti intensificazioni (in termini di violenza) dei fenomeni sta creando non pochi problemi nei risarcimenti dell’assicuratore verso i proprietari/locatari di immobili colpiti. Capita infatti che l’effetto combinato della mole ingentissima d’acqua e la forza e la pressione indotta alle pareti e alle coperture, porti al collasso i pluviali per “semplice” sovrabbondanza e che questi, non potendo più gestire il volume di liquido, trabocchino interessando il tetto e le pareti di bagnamento. Tale bagnamento risulta amplificato dalla durata, spesso prolungata, degli eventi e dalla potenza del vento che in caso sfavorevole è in grado di concentrare su superfici esigue ancora più acqua. Tale circostanza fa fatica a trovare risarcimento nella maggior parte delle coperture assicurative in commercio, proprio per la mancanza di lesioni evidenti alle coperture e/o per l’origine causale del traboccamento dei pluviali, non connessa con ostruzioni causate da grandine o detriti.

Come fare?

Il settore assicurativo, negli anni è corso ai ripari introducendo clausole via via sempre più estese proprio per cercare di offrire risposta per il trasferimento di questi rischi. Premesso che la mancata od incompleta manutenzione degli immobili e/o degli impianti, cosi come i vizi intrinseci di materiali non sono di per sé assicurabili, vanno certamente incluse in polizza le clausole:

  • Acqua piovana/Bagnamento: a garanzia di eventuali danni provocati da acqua penetrata attraverso brecce o rotture delle coperture o delle pareti.
  • Grandine su fragili: copre i danni da grandine a lucernari o lastre in fibrocemento.
  • Traboccamento pluviali: a tutela dei danni che un eventuale traboccamento dovuto a detriti o grandine depositata possa causare. Come detto, la clausola generalmente ESCLUDE i danni se non provocati da rotture o brecce nelle coperture.

Come risulta evidente, un’eventuale “bomba d’acqua” potrebbe portare conseguenze anche senza provocare dette lesioni o rottura, come si diceva.

In questo caso, e a condizioni franchigie e scoperti dedicate (QUI per conoscerle meglio), la Compagnia offre tutela “anche se pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.” Con l’attivazione di tale estensione l’assicuratore però impone all’assicurato di poter documentare, in caso di sinistro, la manutenzione svolta nei 12 mesi antecedenti il sinistro.

C’è da precisare che clausole di questo tenore non sono concesse con facilità e vanno, nel caso, tarate con attenta analisi nei limiti di indennizzo e nella portata complessiva delle esclusioni eventualmente presenti, onde evitare di pagare un premio supplementare senza ottenere un aumento effettivo della qualità delle coperture.

L’importanza di una consulenza dedicata

Se da un lato è senza dubbio vero che, ad oggi, l’estensione per i danni da “bombe d’acqua” (come viene chiamata generalmente l’estensione) non viene sempre concessa o prevista dall’assicuratore con facilità, è altrettanto vero che solo una consulenza mirata può portare alla luce i difetti della copertura assicurativa in corso permettendo alle aziende di acquisire: consapevolezza e tranquillità in caso di temporale all’orizzonte.