Che succede se non compilo la constatazione amichevole?

La constatazione amichevole (c.d. CID in termine tecnico) è quel modulo precompilato e fornito dalla compagnia assicurativa rc auto, con il quale si denunciano i sinistri di responsabilità civile relativi alla circolazione dei veicoli a motore. Questo modulo (chiamato gergalmente “modulo blu”) viene predisposto secondo indicazione dell’IVASS (l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni) e il suo utilizzo è regolato dall’Art. 143 del C.A.P. (codice delle assicurazioni private).

I dati previsti nel modello prestampato costituito da 4 fogli di carta carbone, generalmente consegnatoci assieme alla documentazione inerente la polizza auto, sono:

  • data, ora e luogo dell’incidente
  • targhe dei veicoli coinvolti
  • generalità e recapiti degli assicurati, dei conducenti e dei proprietari dei veicoli (se diversi dagli assicurati)
  • rispettive compagnie di assicurazione (come da contrassegno esposto sui veicoli)
  • descrizione dettagliata delle modalità dell’incidente e dei danni materiali visibili
  • generalità e recapiti di eventuali feriti
  • generalità e recapiti di eventuali testimoni
  • indicazione della pubblica autorità eventualmente intervenuta
  • firma personale e, se possibile, dell’altro conducente

Che valore ha una constatazione amichevole?

La valenza della dichiarazione apposta sulla constatazione varia a seconda che questa contenga entrambe le firme dei soggetti coinvolti o viceversa venga compilato a parte da ciascuno e quindi contenga ciascuna la sola firma del compilante.

Se la constatazione completa viene prontamente prodotta all’assicuratore possiede una presunzione di veridicità (Cass. civ. n. 10304/2007) oltre che rappresentare tra le parti una confessione stragiudiziale (Cass. civ. n. 4007/2004).

Nei confronti dell’assicuratore il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione suscettibile però di prova contraria. “Al fine di superare tale presunzione non è necessario che l’assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell’incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova — anche altra presunzione — atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse.” (Cass. civ. n. 4007/2004)

L’importanza della doppia firma

E’ quindi molto importante, ai fini di una corretta individuazione delle responsabilità e rapida evasione del risarcimento, che il modulo blu venga sottoscritto da entrambe le parti coinvolte e che sia completo in tutti i dati previsti (comprese le crocette al centro del documento ove i conducenti individuano le rispettive manovre intraprese e nel riquadro in basso il numero complessivo delle crocette contrassegnate, spesso lasciato in bianco).

Capita però che non sia possibile compilare un documento cosi articolato in concomitanza di un incidente, vuoi per l’emotività di taluni, vuoi perché le condizioni meteo sono avverse o perché non vi è alcun accordo sulla dinamica dell’accaduto. In questo caso, se non è stato possibile provvedere nemmeno nelle immediate ore successive l’evento, le dichiarazioni apposte singolarmente avranno semplice valenza di denuncia del sinistro secondo le modalità indicate da ciascuno. Starà poi ai periti e poi ai liquidatori delle rispettive compagnie verificare e accordarsi sulle dinamiche e sulle responsabilità confrontando le rispettive versioni con gli esiti peritali.

In questa circostanze è bene cercare di raccogliere tutte le prove a supporto della nostra tesi, come dichiarazioni di testimoni (servono dichiarazione scritta e firmata con copia di documento di identità per ciascun testimone) e indicazioni della pubblica autorità eventualmente intervenuta sul posto.

Se, infine, non è stato possibile compilare il modello a causa delle condizioni fisiche dei soggetti coinvolti, saranno le Autorità competenti accorse sul posto a dover rendere apposito verbale, preso quindi a riferimento per le successive attività.

Se non ce l’ho con me?

Se sul luogo dell’incidente non hai con te il modulo blu fornito dalla tua compagnia assicurativa, è possibile utilizzare quello dell’altro conducente oppure moduli forniti da altri automobilisti presenti. Valgono anche i moduli stampati da altre compagnie assicurative rispetto alla propria. Nell’impossibilità di recuperare un modulo blu, si può trascrivere su un qualsiasi foglio tutte le informazioni essenziali sopra elencate, per poi trasferirle successivamente sulla constatazione.

Se si commette un errore di compilazione?

Un semplice errore di disattenzione, come il nome della strada, la data dell’incidente o un altro dato minore non è invalidante ai fini del risarcimento del danno, a patto che non venga dimostrata in giudizio la falsità nella ricostruzione del fatto o nell’indicazione dei danni (sentenza di Cassazione 2013). Se i soggetti si rendono conto di aver commesso un errore in buona fede c’è sempre la possibilità di incontrarsi per rettificare le notizie e compilare un nuovo modello, ma solo prima dell’invio della richiesta di risarcimento all’assicurazione.

La corretta compilazione di questo documento semplifica non poco le procedure di accertamento e liquidazione dei danni, perché introduce in capo alle parti coinvolte una dinamica spesso chiara e condivisa; in questi casi il pronto supporto da parte dell’intermediario può fare davvero la differenza tra un sinistro di rapida risoluzione e uno “senza soluzione”.