Come passare la classe di merito su un altro mezzo? Le novità del Provvedimento n°72

Il 16 aprile del 2018 è stato emanato da parte dell’IVASS (l’istituto di vigilanza per le assicurazioni) il provvedimento contenente importanti modifiche ai criteri di attribuzione ed evoluzione delle classi di merito relative ai contratti Rc auto.

L’obbiettivo dell’istituto è stato quello di chiarire i numerosi dubbi interpretativi della normativa, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).

Cosa cambia tra la classe “universale” e la classe “interna” di una Compagnia?

Nella tariffa Bonus-malus la classe di conversione universale (indicata come C.U.) è una classe di assegnazione valida per tutti e con criteri evolutivi identici tra tutte le Compagnie sul mercato assicurativo. La classe interna è invece una particolare assegnazione prevista in modo differente da ogni Compagnia, sia nella corrispondenza con le classi C.U. che nei criteri evolutivi in caso di sinistro.

Quando un veicolo viene immatricolato per la prima volta, o viene volturato al P.R.A. al contratto viene applicata la classe CU 14 (c.d. classe d’ingresso). In caso di veicoli già assicurati, invece, la classe C.U. sarà quella indicata nell’attestazione sullo stato del rischio; le classi valgono per il settore tariffario di appartenenza del veicolo (es. autovettura, autocarro, motociclo ecc..)

Se l’assicurato, nell’annualità assicurativa, farà dei sinistri con responsabilità accertata oltre il 50% verrà applicato un malus secondo l’esempio che segue:

Provenienza 0 Sinistri 1 Sinistro 2 Sinistri 3 Sinistri 4 Sinistri o più
C.U. 2 C.U. 1 C.U. 4 C.U. 7 C.U. 10 C.U. 13

Le 11 novità: c’è anche il tuo caso?

In alcune situazioni particolari, o che coinvolgono alcune categorie particolari di assicurati, il legislatore ha voluto offrire maggior chiarezza sulle regole di assegnazione (o nel mantenimento) delle classi di merito contrattuali.

Le regole che seguono disciplinano il mantenimento della classe C.U. in caso di veicoli appartenenti alla medesima categoria:

  1. In caso di mutamento della proprietà tra una pluralità di soggetti ad uno soltanto di questi, a quest’ultimo come a ciascuno dei precedenti cointestatari è assegnata la classe CU maturata; a valersi su tale veicolo o su altri.
  2. Nel caso di trasferimento tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente spetta la classe C.U. maturata sul veicolo trasferito e il soggetto cedente può conservare la classe su altro veicolo presente o futuro.
  3. Qualora sia stata trasferita la classe C.U. da un veicolo in conto vendita poi invenduto, o da un veicolo oggetto di furto poi ritrovato, al veicolo invenduto o oggetto di ritrovamento si applica la C.U. precedente alla perdita di possesso.
  4. Nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri di trovarsi, successivamente al rilascio dell’attestato ed entro la sua validità, in una delle seguenti circostanze:    vendita, demolizione, furto di cui si sia esibita denuncia,  definitiva esportazione all’estero, certificazione di cessazione della circolazione, consegna in conto vendita, al nuovo veicolo acquistato è attribuita la CU del precedente veicolo.
  5. Nel caso di veicolo in leasing o noleggio a lungo termine (maggiore di 12 mesi) acquistato dal soggetto utilizzatore la classe maturata è riconosciuta purché sia registrato come intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Classe mantenuta anche in caso di mancato riscatto o di non acquisto al termine del noleggio.
  6. Nel caso di veicolo intestato a portatore di handicap, in caso di acquisto di un nuovo veicolo la classe C.U. maturata è riconosciuta anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso.
  7. Qualora la proprietà sia ceduta mortis causa, la classe maturata è attribuita a coloro che abbiano acquisito la proprietà a titolo ereditario e conviventi con il de cuius. Se l’erede già convivente è proprietario di altro veicolo, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe.
  8. Se il contratto di assicurazione viene ceduto insieme al veicolo, il cessionario ha diritto al mantenimento della classe fino alla scadenza del contratto, ove tornerà (salvo c.d. “decreto Bersani”) alla classe C.U. 14.
  9. Nel caso di trasferimento dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio a responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe C.U.
  10. Qualora una società di persone o capitali sia oggetto di trasformazione, scissione, fusione societaria o sia ceduto un ramo d’azienda, verrà altresi trasferita la classe di merito in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
  11. Se un veicolo muta la propria classificazione ( da autovettura ad autocarro) lo stesso mantiene la classe C.U. già maturata.

Formule a “tariffa fissa” o “a franchigia”? Addio

Le classi relative ai contratti stipulati con queste tipologie tariffarie saranno rispettivamente assegnate attraverso una tabella di conversione che considera i sinistri degli ultimi 5 anni o, per le tariffe “a franchigia” sarà imputata direttamente la classe d’ingresso C.U. 14.

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