Danni al cliente cagionati da montatori esterni: chi paga?

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Danni al cliente cagionati dai montatori esterni: chi paga?

Il caso pratico che molti imprenditori ci sottopongono è il seguente: “ho le squadre che vanno a montare i macchinari direttamente dai clienti, se succede qualcosa sono già coperto…, vero?”.

Dopo questa domanda generalmente seguono 2 o 3 secondi di imbarazzante silenzio interlocutorio. La risposta che diamo, in realtà, è una serie di altre domande. Perché sembra cosi difficile trasferire questi rischi a un assicuratore?

La realtà dei fatti è che sottovalutare una questione cosi delicata, per una PMI che opera con attività di installazione, riparazione, manutenzione ecc.. effettuate presso terzi, può esserle fatale.

Cosa succede nel tradizionale approccio di vendita dell’assicuratore? Succede che il prodotto viene collocato senza andare troppo a fondo, mettendo a repentaglio tutto il processo di creazione di valore aziendale.

Pensiamoci: un danno ingente, cagionato da un montatore terzo all’azienda, non risarcito o non risarcibile, che conseguenze può avere in termini di impatto economico, operativo, commerciale, reputazionale? La risposta è quasi scontata.

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Vediamo di chiarire.

Premessa: in questo articolo trattiamo i danni di natura extracontrattuale, quindi NON stiamo parlando di, ad esempio: ritardi nella consegna, penali contrattuali, inidoneità dell’opera, prestazioni dell’impianto. Per quest’ultimi risponde SEMPRE l’appaltatore (general contractor) ex 1228 c.c., a prescindere che abbia utilizzato propri dipendenti o ditte terze.

Quando parliamo invece di danni che esulano dal perimetro contrattuale: montatore che in cantiere, per errore, fa cadere un martello sulla macchina del cliente o, peggio, cagiona lesioni a persone con la propria condotta negligente, ci stiamo riferendo all’ambito “extracontrattuale” e le cose cambiano!.

Che rapporti contrattuali sono in corso con la mia azienda?

I casi più comuni: tali figure sono miei dipendenti, miei subappaltatori o aziende terze con cui intrattengo un contratto di prestazione d’opera. Le differenze NON sono sottili.

  • Dipendente o assimilato: ne rispondo sempre e comunque (2049 c.c.)
  • Subappaltatore: ne rispondo per i danni che provoca, ma in via solidale con lo stesso (1670 c.c.)
  • Personale esterno con contratto d’opera (2222 c.c.): ne rispondo come committente se impartisco istruzioni errate, non fornisco le corrette informazione sui rischi, non vigilo adeguatamente (colpa in vigilando) assegno l’incarico a ditta non idonea (colpa in eligendo).

Ecco che quando il montatore (ditta individuale terza) si mette la maglietta della Pinco Pallo Srl non significa che abbia un rapporto di lavoro subordinato né che abbia un rapporto di subappalto.

In questi casi, per la responsabilità dell’azienda come sopra riassunta, se la polizza è decente ed estesa alla corretta attività di subappalto svolta, siamo ragionevolmente tranquilli.

Ma come posso tutelare il mio “montatore” esterno (magari esperto e con un know-how estremamente specialistico nel settore) per la SUA responsabilità, in caso di danno?

Molti imprenditori sono convinti che, nel caso si avvalgano di contratti d’opera, risponda sempre la loro azienda anche per danni extracontrattuali a terzi la cui responsabilità è al 100% del prestatore d’opera (attenzione: non ci riferiamo al dipendente). Non è cosi.

Quello che è certo, e che l’imprenditore sa benissimo, è che l’impatto di un evento simile sulle dinamiche operative può essere ingentissimo.

Cosa fare, dunque?

Una volta COMPRESA NEL DETTAGLIO la dinamica operativa dell’azienda e l’ampiezza (probabilità e impatto) degli scenari di rischio, nelle polizze di responsabilità civile è necessario estendere la garanzia personale per danni cagionati a terzi con riferimento a tutte le figure coinvolte, a tutela del patrimonio dei prestatori d’opera terzi – in secondo luogo, allargando la visuale, è importante comprendere e analizzare gli impatti che un evento del genere può cagionare al business aziendale – e quindi di riflesso tutelare il flusso di creazione del valore aziendale.

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Nicola Massagrande