Legge sulla concorrenza 2017: cosa cambia per le assicurazioni?

Le novità normative introdotte dal DDL sulla concorrenza, finalmente approvato in via definitiva e diventato quindi legge, interessano anche l’ambito assicurativo con l’obbiettivo esplicito di “rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere la concorrenza e garantire la tutela dei consumatori”.

Il testo contempla notevoli variazioni in tema di Rc auto, andando però a toccare anche le Rc professionali e i Fondi pensione (sul funzionamento di quest’ultimi ne parlavo qui).

In questo post analizzeremo le modifiche apportate al Codice delle assicurazioni private (D.l. 09/2005 n° 209) per comprenderne l’entità e capire la misura con la quale queste generano opportunità per gli assicurati di tutta Italia.

 

Trasparenza degli intermediari sulla Rca

 

Gli intermediari sono tenuti a informare in modo corretto l’assicurato sui premi offerti dalle imprese di cui sono mandatari.

Il contratto stipulato senza la dichiarazione di aver ricevuto tali informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.

 

Sconti obbligatori

 

In presenza di almeno una delle seguenti condizioni le Compagnie praticano uno sconto significativo rispetto al premio altrimenti applicato:

a)       Ispezione del veicolo da parte di incaricato della Compagnia

b)       Installazione di apparecchiature elettroniche che registrano le attività del veicolo, rispondenti alle caratteristiche da emanare a carico del Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo economico.

c)       Installazione di apparecchiature in grado di arrestare l’avvio del motore in caso di riscontro di un tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge.

d)       Rinuncia alla cessione del credito in caso di sinistro, senza preventiva autorizzazione dell’assicuratore.

e)       Accettazione di risarcimento in forma specifica (tramite carrozzerie convenzionate con l’assicuratore)

In fase di emissione del preventivo le Compagnie evidenziano, per ogni opzione, l’entità dello sconto praticato.

In caso di installazione di apparecchiature elettroniche la riduzione di premio deve risultare superiore ai costi di installazione, dis-installazione, funzionamento e portabilità sostenuti dall’assicurato.

 

Trasparenza delle variazioni di premio

 

Durante la fase di rinnovo o all’atto dell’offerta eventuali variazioni di premio in aumento o in diminuzione, devono essere indicate sia in valore assoluto che in percentuale.
 

Misure relative alla classe di merito dopo un sinistro

 

Per chi installa apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei parametri del veicolo, gli incrementi relativi a variazioni peggiorative della classe di merito devono essere inferiori a quelli altrimenti praticati.
 

Identificazione dei testimoni per sinistri con soli danni a cose

Per i soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro e deve risultare dalla richiesta di risarcimento, salvo la comprovata impossibilità della loro tempestiva identificazione.
 

Risarcimento danno non patrimoniale

Redazione di specifiche tabelle uniche nazionali per danno biologico compreso tra 0 e 9 punti e tra 10 e i 100 punti. Determinazione del valore pecuniario di ogni singolo punto, compresi i coefficienti di variazione in base all’età.
 

Valore probatorio delle scatole nere

 

Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di apparecchiatura elettronica a norma, le risultanze formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che la controparte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione.
 

Polizze abbinate alla Rca (infortuni conducente, tutela legale ecc.)

 

La risoluzione del contratto senza tacito rinnovo si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori, qualora lo stesso contratto, o altri contratti stipulati contestualmente, garantiscano sia il rischio principale che quello accessorio.
 

Ultra-attività Rc professionale

 

Le condizioni di polizza relative alle Rc dei professionisti, prevedono l’offerta di un periodo c.d. di Ultra-attività a garanzia delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti verificatesi nel periodo di copertura.
 

Fondi pensione

 

In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore ai 24 mesi, le prestazioni pensionistiche sono consentite con un anticipo massimo di 10 anni rispetto ai requisisti di accesso al regime pensionistico obbligatorio. Oggi il periodo è di 48 mesi.

In ultima analisi, tralasciando i seppur utili chiarimenti in tema di trasparenza nell’intermediazione, il focus della norma pone l’accento sulle nuove tecnologie (scatola nera in primis) in grado ora di generare scontistiche obbligatorie ed esposte in polizza oltre che utili ai fini probatori nel giudizio civile.

Una maggior trasparenza in fase di rinnovo, con l’indicazione chiara del bonus o del malus in senso assoluto e percentuale,  e la possibilità di non rinnovare le c.d. garanzie accessorie anche se prestate su contratti separati (ma stipulati contestualmente)  completano di fatto il pacchetto di norme e di nuove opportunità per tutti gli assicurati.

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