Il silenzio dei contraenti

Considerazioni sulla durata contrattuale, il tacito rinnovo e la disdetta dei contratti assicurativi

L’annosa questione del rinnovo nei contratti assicurativi dei c.d. Rami Elementari (come per esempio, le polizze incendio, infortuni o le multirischio delle attività) è stata oggetto negli ultimi anni di svariate modifiche atte a migliorare ed aumentare la concorrenza nel nostro settore. Non tutti gli interventi sono stati organici e lineari. Si è infatti passati da una generalizzazione del contratto di durata annuale con il c.d. Decreto Bersani Bis alla reintroduzione, dalla porta di servizio, dei contratti pluriennali (seppur limitata, di fatto, a 5 anni) con l’ultimo Governo Berlusconi.

Il discorso ha un carattere del tutto differente se consideriamo la RC Auto che invece è stata liberalizzata ed il cliente può scegliere senza impedimenti, anno per anno, se continuare un rapporto o aprirne un altro, privo di obblighi nei confronti dell’assicuratore che invece mantiene l’impegno di assicurare il mezzo per i 15 giorni successivi la scadenza contrattuale.

Per ciò che concerne tutte le altre polizze ad esclusione di quelle vita, la cui peculiarità non vuole essere trattata in questo articolo non essendo, di fatto, interessate dal tema trattato, siamo passati da un regime dove il contratto per essere sciolto e, conseguentemente, il cliente essere libero di poter scegliere un altro fornitore doveva completare gli anni previsti contrattualmente. (in genere 10).

Facciamo un po’ di storia con un breve racconto.

Mettiamo di essere attorno alla metà degli anni ‘90 e supponiamo di voler stipulare un’assicurazione per la copertura degli infortuni. Dopo un’estenuante trattativa il nostro agente di riferimento avrebbe preparato tutta la documentazione e senza colpo ferire avrebbe “proposto” la scadenza della polizza ben 10 anni dopo, alla metà degli anni duemila.

Com’era di prassi (e come lo è ancora oggi) il cliente avrebbe firmato senza troppe domande, d’altra parte la trattativa era finita e l’accordo era stato raggiunto, pagato il premio e il contratto entrava in vigore. Inoltre, dopo la scadenza contrattuale doveva essere disdettato inviando raccomandata entro 90 giorni prima della scadenza annuale, altrimenti, sarebbe stato rinnovato anno per anno e così via. Finché morte non ci separi.

Ipotizziamo che dopo 3 anni il cliente avesse litigato con l’agente a seguito di fatti personali. Tizio decideva quindi che alla scadenza annuale non avrebbe pagato più la polizza perché non voleva più avere nulla a che fare con l’agente e con la Compagnia che rappresentava. Non poteva farlo. Infatti, la Compagnia avrebbe risposto “sei obbligato a pagare per altri 7 anni”. Fine della storia.

Questa breve storiella (di vita reale) ci fa capire come, fino a pochi anni fa, il contratto assicurativo fosse del tutto blindato e di difficile risoluzione da parte dell’assicurato che, senza molti giri di parole, era obbligato a pagare per tutto il periodo contrattuale. Non parliamo poi di piccole furberie che, riformando il contratto con piccole modifiche, permettevano, di fatto, all’agente di avere sempre la maggioranza dei clienti con contratti con durata residua superiore ai 5 anni. Con buona pace della concorrenza.

Tuttavia, nel corso degli anni sono stati introdotti via via elementi di flessibilità, come la possibilità di disdetta in caso di sinistro, caratteristica che era solo appannaggio della Compagnia.

La vera svolta però è avvenuta nel 2007 con l’introduzione della norma che permetteva la stipula di contratti poliennali che dovevano essere rescindibili annualmente, rendendo di fatto libero il cliente di poter disdire la polizza, inviando comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

Questa, assieme alla liberalizzazione della RCA fu una vera e propria rivoluzione. Infatti, pochi anni dopo, già nell’estate del 2009, venne reintrodotta la possibilità di emettere polizze poliennali non rescindibili nei primi 5 anni fornendo uno “sconto” al cliente che accetta questa limitazione. Probabilmente, le pressioni politiche furono piuttosto efficaci.

La situazione oggi

Le cose stanno cambiando. Sono sempre meno le Compagnie che spingono alcuni prodotti ad essere venduti con polizza poliennale mentre altri sono quasi ed esclusivamente annuali. I termini della disdetta sono spesso inferiori ai 60 giorni, in molti casi 30, e le Compagnie che rinunciano facilmente ad indire azioni legali nei confronti di clienti insolventi sono in aumento.

La tendenza che si sta sviluppando potrebbe portare a breve ad ulteriori conseguenze che non sono per nulla deprecabili anzi per certi versi, penso siano auspicabili. Ovvero la fine dell’obbligo di disdetta e conseguentemente del tacito rinnovo. In questo modo entrambe le parti, le Compagnie e i clienti acquisiscono dei vantaggi (ma anche dei dei rischi). Il cliente è libero di scegliere senza dover dire o fare nulla e deve quindi prendere piena consapevolezza dell’importanza del prodotto assicurativo. La Compagnia potrà dismettere ancora più facilmente quei “rami” che in termini di reddittività e gestione non funzionano, ma dovrà curare ancora di più i rapporti fiduciari con clienti ed intermediari. Certamente questo differente equilibrio contrattuale pone in capo al cliente un diverso approccio in fase di rinnovo, mirato a verificare attentamente le novate condizioni proposte dalla propria Compagnia.

Se a questi aspetti più evidenti aggiungiamo il fatto che il mercato assicurativo sta diventando sempre più complesso e fluido capiamo come sia difficile, se non impossibile, fissare un contratto, una copertura, per più anni e/o tacitamente senza una necessaria verifica periodica che per semplicità può avvenire nel momento del rinnovo annuale. Quando scrivo questo, penso alle polizza di Cyber Risks o alle D&O che sono soggette per natura ed oggetto a variazioni e conseguente monitoraggio costante, pena l’inefficacia della copertura.

In estrema sintesi: questa rivoluzione silenziosa è già in atto e, credo, si rivelerà irreversibile.

Da un lato come consumatori abbiamo il diritto di poter scegliere liberamente a chi poterci rivolgere per soddisfare un nostro bisogno senza avere l’obbligo di doverci forzatamente indirizzare verso un interlocutore solo perché non sono stati soddisfatti degli obblighi comunicativi (inviare la disdetta entro x giorni).

Dall’altro come professionisti, mi riferisco sia agli intermediari assicurativi sia alla Compagnie, non dobbiamo pensare di tenere legato a noi un cliente solo perché il contratto scade tra x anni o è mancata una comunicazione di volontà di disdetta.

La relazione, il rapporto di fiducia cha abbiamo con il cliente/contraente/assicurato è l’unica vera catena che permette di mantenere un rapporto vivo e attivo. Il contratto è un fatto necessario per definire obblighi e diritti reciproci ma non deve essere l’obbligo contrattuale di disdetta a mantenere in vita un rapporto assicurativo, magari già deteriorato.

In generale cerchiamo tutti di fare il meglio per i nostri clienti. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto e, a volte, anche la differenza di aspettative tra cliente – intermediario e Compagnia può generare problemi. Problemi che forse è meglio risolvere facendo in modo che ognuno possa seguire liberamente la propria volontà.

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