Due chiacchiere al porto con Christian Signorelli, Capitano di Lungo Corso
Per il post di questa settimana siamo onorati di poter ospitare il Capitano di Lungo Corso Christian Signorelli, amministratore di Udicer Nautitest – Organismo di certificazione per la marcatura CE delle unità da diporto – nonché titolare della rubrica di commenti sulle leggi nautiche all’interno della prestigiosa rivista “Vela e Motore” edita dalla Edisport editoriale di Milano.
A.Benvenuto Christian, prima di tutto un grazie di cuore per la tua disponibilità nonostante i numerosi impegni.
C. Grazie a voi, collaboriamo da parecchi anni e per me è un vero piacere. Inoltre vorrei farvi i complimenti per questo spazio di confronto e informazione sul mondo della nautica.
A. Partirei con una domanda di sicuro interesse: quali sono i vantaggi fiscali e le novità amministrative previste per il 2016?
C. La novità più attesa è sicuramente l’abolizione della tassa di proprietà. A partire dal governo Monti venne applicata su ogni barca superiore ai 10 metri, successivamente modificata e applicata solo su barche dai 14 metri in su. Ora la sua totale abolizione permetterà finalmente di rilanciare il mercato della nautica in Italia.
Ci sono altri vantaggi per le attività di noleggio ma qui entriamo in un ambito commerciale. A tal proposito segnalo che, secondo recenti disposizioni, è possibile per il proprietario di una barca svolgere occasionalmente attività di noleggio. E’ importante quindi che la polizza di responsabilità civile della barca preveda il noleggio, seppur occasionale, perché trattasi a tutti gli effetti di uso commerciale della barca.
A. Quali sono le incombenze obbligatorie per la nautica da diporto?
C. Le incombenze differiscono in base a 3 tipologie di unità da diporto previste dalla normativa:
- i natanti ( unità < 10 metri );
- le imbarcazioni ( unità tra i 10 e 24 metri) ;
- le navi ( unità > 24 metri ).
I natanti non sono immatricolati quindi le incombenze sono quasi nulle; possono essere equiparate alle “biciclette” quindi il possesso vale la proprietà, non sono sottoposti a visite di sicurezza ed il passaggio di proprietà è molto semplice. L’unico obbligo è di tenere a bordo, per eventuali controlli, la dichiarazione di potenza del motore e la relativa assicurazione RCA. E’ molto importante sapere che il natante, in quanto privo di bandiera, non dovrebbe superare le 12 miglia delle acque territoriali e che un eventuale problema accaduto in acque internazionali comporta problemi di giurisdizione e di copertura assicurativa.
Per le imbarcazioni e per le navi abbiamo l’obbligo di immatricolazione e la loro immissione in navigazione è sottoposta a valutazioni di sicurezza. Per le barche nuove valgono i documenti di marcatura CE ed il “certificato di sicurezza” (che avrà una durata di 8 o 10 anni) scaduto il quale si dovrà provvedere ad una visita ispettiva della barca. Una barca con certificato di sicurezza scaduto non può navigare in quanto non si conosce il suo grado di sicurezza.
A. Parliamo della perizia di stima: è utile? e in che occasioni?
C. Ritengo che la perizia di valore o di condizioni d’uso sia valida nella misura in cui è valido il perito; molto spesso infatti vengono impiegati periti di provenienza automobilistica che poco sanno di nautica. Non è sufficiente essere iscritti alla camera di commercio come periti nautici, i nostri standard di qualità richiedono, ad esempio, qualità professionali di base tra i quali essere ingegneri navali o capitani di lungo corso o capitani di macchina. La perizia, se fatta da un perito professionale, è uno strumento importante perché attraverso di esso il valore della barca non può essere contestato in caso di sinistro.
A. Il mercato dell’usato: quali suggerimenti per chi compra?
C. Innanzitutto è fondamentale valutare le qualità strutturali della barca, se è sicura dal punto di vista della costruzione, se è stata sottoposta a manutenzioni regolarmente e se presenta dei difetti visibili; qui entra in gioco anche un perito valido che riesca a notare anche quelli non facilmente visibili. La presenza di un perito in gamba fa risparmiare soldi e tempo, soprattutto al neofita che si appresta ad acquistare la sua prima barca.
Tutto ciò però non è esente da rischi, infatti se la perizia conferma la qualità della barca e un domani si manifestassero dei vizi, il fatto di averla peritata mette l’acquirente in una condizione di maggiore debolezza nei confronti del venditore, ecco ancora una volta l’importanza di scegliere un perito esperto. Un’altra arma a doppio taglio è concordare per iscritto un prezzo notevolmente inferiore sia al valore di mercato sia della cifra realmente corrisposta perché in caso di vizio il venditore potrà far valere il minor prezzo incassato quale consapevolezza dello stato della barca da parte dell’acquirente.
Su imbarcazioni o yacht usati consiglio infine di accertarsi che non gravino diritti di terzi che non sempre vengono indicati sulla licenza di navigazione salvo poi scoprire, quando ormai l’acquisto è stato fatto, che sulla barca gravano ipoteche o altro. Consiglio quindi di richiedere un estratto del R.I.D. “registro imbarcazioni da diporto”, nel quale vengono riportati tutti i movimenti, comprese le ipoteche.
Una volta acquistata la barca è opportuno provvedere ad una copertura assicurativa che copra tutti i rischi che possono accadere, dal danno più grave come la perdita totale per affondamento o incendio, piuttosto che le collisioni durante la navigazione o un evento atmosferico importante, ma questo naturalmente lo sapete meglio di me.
A. Chiudiamo con un rischio forse sottovalutato dal diportista, il soccorso in mare: quali le cose da sapere e come comportarsi?
C. Pochi sanno che il soccorso non è reso a titolo gratuito, è obbligatorio ma ha un prezzo. A parte i casi di diportisti che si aiutano a vicenda trainandosi con le cime concludendo il tutto con una birra in porto se a venire in soccorso è una barca ad uso commerciale, ad esempio un peschereccio la cosa non si conclude affatto con un aperitivo. Al soccorritore spettano infatti il rimborso delle spese sostenute come:
- il carburante consumato;
- il risarcimento degli eventuali danni subìti;
- un compenso, a volte molto consistente, valutato in funzione del valore della barca salvata e dei beni in essa contenuti;
- il mancato guadagno se a soccorrere è una barca commerciale.
e il tutto anche se il soccorso non è andato a buon fine.
Non ci sono tariffe, è il giudice che decide il quantum.
E’ evidente quindi che alla luce di quanto detto, la stipula di una polizza corpi che preveda il rimborso delle spese di assistenza e soccorso in mare è la soluzione migliore per evitare di ritrovarsi in guai economici importanti, dovuti magari ad un momento di distrazione durante la navigazione.
Grazie ancora Christian e un arrivederci alla prossima a tutti i nostri lettori!
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